DOMANDA
In regime di contabilità semplificata le fatture elettroniche vendita inviate a Sdi a gennaio (entro il 12) relative a prestazioni di dicembre 2019 possono essere inserite come IVA nel 2020? E quelle di acquisto sì vero?
L.Biancheri
RISPOSTA
Il saldo IVA del periodo X (mese o trimestre) è dato dalla differenza tra l’IVA dovuta, relativa alle operazioni effettuate, e l’IVA detraibile, risultante dalle fatture di acquisto. Per le fatture di vendita e i corrispettivi, il calcolo dell’IVA è relativamente semplice, perché la fattura o il corrispettivo vengono generati da chi effettua l’operazione e si rende contestualmente debitore dell’imposta corrispondente. Per le fatture d’acquisto, la detrazione è subordinata ad una condizione e ad un termine.
La condizione è il possesso, entro il termine in cui effettuare la liquidazione (il giorno 16 successivo a ciascun mese o il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre) della fattura di acquisto, relativa al periodo X. Il termine entro cui operare la detrazione è quello di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta.
Riepilogando, i casi possibili sono:
Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2019 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno 2019 (scadenza 30 aprile 2020).
Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a il 15 gennaio 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2019 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno 2020 (scadenza 30 aprile 2021).
La data in cui si verifica realizzato il “possesso” della fattura si ricava dalla “Ricevuta di Consegna”, che è un file in formato xml che viene trasmesso assieme alla fattura elettronica e i cui contenuti sono visibili anche nella pagina Web del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
In regime di contabilità semplificata le fatture elettroniche vendita inviate a Sdi a gennaio (entro il 12) relative a prestazioni di dicembre 2019 possono essere inserite come IVA nel 2020? E quelle di acquisto sì vero?
L.Biancheri
RISPOSTA
Il saldo IVA del periodo X (mese o trimestre) è dato dalla differenza tra l’IVA dovuta, relativa alle operazioni effettuate, e l’IVA detraibile, risultante dalle fatture di acquisto. Per le fatture di vendita e i corrispettivi, il calcolo dell’IVA è relativamente semplice, perché la fattura o il corrispettivo vengono generati da chi effettua l’operazione e si rende contestualmente debitore dell’imposta corrispondente. Per le fatture d’acquisto, la detrazione è subordinata ad una condizione e ad un termine.
La condizione è il possesso, entro il termine in cui effettuare la liquidazione (il giorno 16 successivo a ciascun mese o il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre) della fattura di acquisto, relativa al periodo X. Il termine entro cui operare la detrazione è quello di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta.
Riepilogando, i casi possibili sono:
Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2019 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno 2019 (scadenza 30 aprile 2020).
Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a il 15 gennaio 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2019 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno 2020 (scadenza 30 aprile 2021).
La data in cui si verifica realizzato il “possesso” della fattura si ricava dalla “Ricevuta di Consegna”, che è un file in formato xml che viene trasmesso assieme alla fattura elettronica e i cui contenuti sono visibili anche nella pagina Web del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.