La bozza della legge di bilancio 2020 prevede l’introduzione di una nuova detrazione Irpef:
per gli interventi “finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici”.
La detrazione sarà pari al 90% della spesa sostenuta e ripartita in 10 anni. Il costo sostenuto non è soggetto ad alcun limite riguarda sia i condomini che le case singole.
L'art. 23 del D.D.L. di bilancio 2020 dispone che:
«1.1 Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.».
Individuazione degli interventi agevolabili
Per l’individuazione delle spese agevolabili la norma fa espresso riferimento a
Si evidenzia che la locuzione ricompone una casistica di interventi molto ampia. A titolo esemplificativo possono rientrare nella detrazione i seguenti lavori:
NOTA BENE
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate verrà emanata per individuare nel dettaglio gli interventi agevolabili.
Interventi di manutenzione ordinaria
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria questa è individuata dal D.P.R. n. 380/2001, che all’art. 3, comma 1, lett. a), li definisce “a) [...] gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;”.
Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono quindi nella riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La Circolare n. 57/1998, ha chiarito che nella categoria in esame si ricomprendono i seguenti interventi:
Funzionamento della detrazione
La detrazione Irpef:
è pari al 90% della spesa sostenuta;
viene ripartita in 10 anni;
è cumulabile con le altre detrazione fruite (risparmio energetico, recupero patrimonio edilizio).
La spesa sostenuta:
ESEMPIO
Un contribuente ha eseguito un intervento di ristrutturazione sulla propria abitazione per un costo complessivo di € 105.000.
Il contribuente ha fruito della detrazione nel limite di 96.000 €.
Adesso il contribuente in questione può “aggiungere” ai lavori effettuati anche il “rifacimento della facciata” fruendo della nuova detrazione pari al 90% senza alcun tetto di spesa.
Titoli abilitativi
Il contribuente, ai fini dell’agevolazione, è tenuto a conservare e presentare anche le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; tuttavia, in linea generale per la manutenzione ordinaria non è richiesto alcun titolo abilitativo, né alcuna specifica comunicazione al Comune.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate richiede una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi edilizi rientrano tra quelli agevolabili, pur non necessitando di un titolo abilitativo
per gli interventi “finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici”.
La detrazione sarà pari al 90% della spesa sostenuta e ripartita in 10 anni. Il costo sostenuto non è soggetto ad alcun limite riguarda sia i condomini che le case singole.
L'art. 23 del D.D.L. di bilancio 2020 dispone che:
«1.1 Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.».
Individuazione degli interventi agevolabili
Per l’individuazione delle spese agevolabili la norma fa espresso riferimento a
- interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
Si evidenzia che la locuzione ricompone una casistica di interventi molto ampia. A titolo esemplificativo possono rientrare nella detrazione i seguenti lavori:
- tinteggiatura;
- intonacatura;
- verniciatura;
- rifacimento di ringhiere;
- decorazioni,
- marmi di facciata;
- rifacimento di balconi balaustre fregi;
- impianti di illuminazione,
- impianti pluviali,
- cavi che portano il segnale televisivo
NOTA BENE
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate verrà emanata per individuare nel dettaglio gli interventi agevolabili.
Interventi di manutenzione ordinaria
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria questa è individuata dal D.P.R. n. 380/2001, che all’art. 3, comma 1, lett. a), li definisce “a) [...] gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;”.
Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono quindi nella riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La Circolare n. 57/1998, ha chiarito che nella categoria in esame si ricomprendono i seguenti interventi:
- sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione
- riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, per smaltimento delle acque bianche e nere)
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo impermeabilizzazioni
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni
- riparazione recinzioni
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso
Funzionamento della detrazione
La detrazione Irpef:
è pari al 90% della spesa sostenuta;
viene ripartita in 10 anni;
è cumulabile con le altre detrazione fruite (risparmio energetico, recupero patrimonio edilizio).
La spesa sostenuta:
- non è soggetta ad alcun limite
- riguarda sia i condomini che le case singole.
ESEMPIO
Un contribuente ha eseguito un intervento di ristrutturazione sulla propria abitazione per un costo complessivo di € 105.000.
Il contribuente ha fruito della detrazione nel limite di 96.000 €.
Adesso il contribuente in questione può “aggiungere” ai lavori effettuati anche il “rifacimento della facciata” fruendo della nuova detrazione pari al 90% senza alcun tetto di spesa.
Titoli abilitativi
Il contribuente, ai fini dell’agevolazione, è tenuto a conservare e presentare anche le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; tuttavia, in linea generale per la manutenzione ordinaria non è richiesto alcun titolo abilitativo, né alcuna specifica comunicazione al Comune.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate richiede una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi edilizi rientrano tra quelli agevolabili, pur non necessitando di un titolo abilitativo