Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

«Bonus facciate» dal prossimo anno


/ Arianna ZENI Sabato, 28 dicembre 2019
3-4 minuti

Con i commi 219-221 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 definitivamente approvata è introdotto il nuovo “bonus facciate”.

Si tratta di una nuova agevolazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 68 n. 1444 (ove gli immobili non siano ubicati nelle zone A e B è pur sempre possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR).

In questi casi, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020. A rigore, l’agevolazione dovrebbe competere anche per i lavori eseguiti nel 2019, ma pagati nel 2020. La norma, infatti, non stabilisce una data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di rifacimento della facciata.

Inoltre, è stabilito genericamente che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda; di conseguenza, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.

La nuova detrazione compete soltanto per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:
- di sola pulitura;
- di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Se i lavori di rifacimento della facciata (che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna) riguardano interventi (per questi interventi si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 ai fini delle verifiche e dei controlli) influenti dal punto di vista termico, o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere soddisfatti i requisiti di cui al DM 26 giugno 2015 e i requisiti di cui alla Tabella 2 dell’allegato B al DM 11 marzo 2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.
In questi casi, ove gli edifici non siano ubicati nelle zone A e B è sempre possibile beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% (elevabile al 70% o al 75% ai sensi del comma 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013).

Non è previsto un limite massimo di spesa

La nuova detrazione IRPEF del 90% spetta in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi senza alcun limite massimo di spesa (che la norma non prevede) e deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Al bonus facciate si applicano le disposizioni del DM 18 febbraio 1998 n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Seppur la norma non precisi quali disposizioni contenute nel DM si debbano estendere al bonus facciate si ritiene possano rientrare quelle relative alle modalità di pagamento delle spese.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...