/ Pamela ALBERTI Sabato, 28 dicembre 2019
4-5 minuti
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2021) si applica il nuovo credito d’imposta introdotto dall’art. 1 commi 184-197 della legge di bilancio 2020.
Viene, quindi, confermata la sostituzione di super e iper-ammortamenti con tale nuova agevolazione (si veda “Super e iper-ammortamenti sostituiti da un credito d’imposta per beni strumentali” dell’11 dicembre).
Possono continuare a beneficiare di super e iper-ammortamenti soltanto gli investimenti effettuati nel 2020 (con termini diversi per super e iper) per i quali entro il 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo.
Infatti, per espressa previsione (art. 1 comma 196 della legge di bilancio 2020), le disposizioni relative al nuovo credito d’imposta non si applicano:
- agli investimenti aventi a oggetto i beni “ordinari” effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in presenza delle suddette condizioni soddisfatte entro il 31 dicembre 2019, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’art. 1 del DL n. 34/2019 convertito;
- agli investimenti aventi a oggetto i beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in presenza delle suddette condizioni soddisfatte entro il 31 dicembre 2019, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall’art. 1 commi 60 e 62 della L. 145/2018.
In ogni caso, i contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (imprenditori o professionisti) non possono beneficiare di super e iper-ammortamenti, trattandosi di agevolazioni che consistono in una deduzione extracontabile che opera in dichiarazione dei redditi.
Tali soggetti possono, invece, beneficiare del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
La norma agevolativa dispone infatti che possono accedere al credito d’imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato, “indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”. La formulazione di legge consente, quindi, di affermare che la nuova agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.
In linea generale, per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
A norma dell’art. 1 comma 186 della legge di bilancio 2020, sono escluse le imprese in stato di: liquidazione volontaria; fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo senza continuità aziendale; altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DLgs. n. 231/2001.
Per esercenti arti e professioni solo credito d’imposta “generale”
Quanto agli esercenti arti e professioni, tali soggetti possono beneficiare soltanto del credito d’imposta “generale” (vale a dire quello che, in sostanza, sostituisce i super-ammortamenti), riconosciuto in misura pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni di euro.
Tali soggetti non possono invece beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti “4.0” (analogamente a quanto avveniva per gli iper-ammortamenti).