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Esterometro con periodicità trimestrale dal 2020


/ Emanuele GRECO Martedì, 24 dicembre 2019
5-7 minuti

Con la conversione in legge del DL 124/2019, è modificata la periodicità della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).
Il nuovo art. 16 comma 1-bis del DL 124/2019 (modificativo dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015) trasforma la periodicità della comunicazione da mensile a trimestrale.
Un apprezzamento per la novità è giunto anche da Confindustria nella circolare di primo commento alle novità del DL 124/2019, pubblicata il 20 dicembre 2019.

La norma non fissa una decorrenza espressa per il mutamento di periodicità, ma a livello sistematico è ragionevole ipotizzare che il cambio di periodicità abbia effetti dal periodo d’imposta 2020.
Secondo questa impostazione, la comunicazione per il mese di novembre 2019 dovrà ancora essere effettuata entro il termine del 31 dicembre 2019 (vale a dire l’ultimo giorno del mese successivo a quello dei documenti emessi e/o ricevuti) e quella per il mese di dicembre 2019 dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2020.

Dal periodo d’imposta 2020, ai sensi del modificato art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Le scadenze previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011), sarebbero quindi le seguenti:
- per il primo trimestre, il 30 aprile 2020;
- per il secondo trimestre, il 31 luglio 2020;
- per il terzo trimestre, il 2 novembre 2020;
- per il quarto trimestre, il 1° febbraio 2021.

Oltre al cambiamento della periodicità della comunicazione, l’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, nella versione riformulata, prevede che i termini siano parametrati al “trimestre di riferimento”.
La norma previgente, invece, indicava come termine l’ultimo giorno del mese successivo “a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Sebbene la locuzione sia stata modificata, il criterio della data di emissione o di ricezione del documento è da ritenersi confermato.
Peraltro, l’immutato provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (§ 9.3) stabilisce che la trasmissione dei dati sia da effettuare avendo riguardo alla “data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA”.
La formulazione del provvedimento è ancora riferita ai termini di trasmissione mensili e sarà, dunque, da coordinare con la nuova periodicità trimestrale.

L’intervento normativo di cui al DL 124/2019 non apporta alcuna modifica agli obblighi di comunicazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Permangono, quindi, le poche indicazioni della prassi e alcune incertezze, tra cui l’inclusione o meno delle operazioni attive per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione e delle operazioni passive che non sono soggette agli obblighi di registrazione (si veda “Operazioni non soggette a IVA dentro l’esterometro” del 27 novembre 2019).

In ultimo, si segnala che con la nuova formulazione normativa sono parificati il termine di presentazione della comunicazione e la soglia massima prevista per la sanzione a norma dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, essendo quest’ultima già parametrata su base trimestrale invece che mensile (si veda “Esterometro e dati delle fatture con sanzioni piene” del 2 luglio 2019).

Periodicità parificata alla soglia massima della sanzione

In caso di omessa o errata comunicazione dei dati, le sanzioni sono, pertanto, pari a:
- 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- un euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
Per la fattispecie non trova applicazione l’art. 12 del DLgs. 472/97 in tema di concorso di violazioni e violazioni continuate.

Sebbene non sia stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2019, risulterebbe comunque operativo l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) con conseguente riduzione delle sanzioni dovute.
Mutuando quanto indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2017, riferita alla comunicazione dati delle fatture, il ravvedimento dovrebbe applicarsi:
- sulla sanzione ridotta (un euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.


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