/ Alfio CISSELLO Lunedì, 16 dicembre 2019
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Gli avvisi di accertamento, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, per imposte sui redditi, IVA e IRAP, vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Se si tratta di omissione dichiarativa, il termine è più ampio, coincidendo con il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Relativamente alle scadenze di fine anno, non operano ancora le modifiche della L. 208/2015, che trovano applicazione dalle dichiarazioni presentate, o che avrebbero dovuto essere presentate, dal 2017.
Pertanto, il termine coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, quinto anno se si tratta di omissione dichiarativa.
Allora, entro il 31 dicembre 2019, occorre, a pena di decadenza, la notifica degli avvisi di accertamento:
- sull’anno 2014 (modello UNICO, IVA e IRAP 2015), per la dichiarazione presentata;
- sull’anno 2013 (modello UNICO, IVA e IRAP 2014) per la dichiarazione omessa.
I termini indicati valgono per gli avvisi di accertamento, in quanto per le cartelle di pagamento trovano applicazione i termini, sempre decadenziali, dell’art. 25 del DPR 602/73.
Se si tratta di avvisi di recupero di crediti d’imposta, operano, per analogia, i termini indicati, salvo si tratti di crediti inesistenti indebitamente compensati, ove opera il termine degli otto anni dell’art. 27 comma 16 del DL 185/2008.
Varie sono le cause di proroga dei termini. Sino all’anno 2015 (dichiarazioni da presentare nel 2016), i termini possono essere raddoppiati quando è stato commesso un reato rientrante nel DLgs. 74/2000, o meglio, quando è stata presentata la denuncia per uno di questi reati.
I termini, poi, sono raddoppiati se il contribuente ha detenuto possedimenti in paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW.
Tenere in considerazione le varie proroghe dei termini
Per determinate categorie di contribuenti, individuate, per il periodo d’imposta 2014, nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2015 n. 78324, se sussiste una situazione di congruità e coerenza con gli studi di settore, i termini sono ridotti di un anno.
Vige il principio di c.d. scissione del momento di perfezionamento della notifica: ai fini del perfezionamento della notifica, quindi ai fini del rispetto dei termini decadenziali, bisogna avere riguardo alla data di consegna dell’atto all’agente notificatore, oppure al momento di spedizione.
In caso di utilizzo del servizio postale, di conseguenza, l’accertamento è tempestivo se spedito entro fine anno, ancorché il contribuente, materialmente, lo riceva dopo.