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Nuove regole per l’invio dei corrispettivi dal 1° luglio 2020


/ Corinna COSENTINO Sabato, 28 dicembre 2019
5-6 minuti

I registratori telematici dovranno consentire di differenziare i valori dei corrispettivi “non riscossi” o degli importi pagati mediante ticket restaurant. Sono queste alcune delle novità contenute nella nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi (9.0) approvata con provv. Agenzia delle Entrate n. 1432217 del 20 dicembre 2019 (pubblicato sul sito dell’Agenzia il 23 dicembre scorso).
Il provvedimento in parola ha modificato il provv. n. 182017/2016 e ha aggiornato le relative specifiche tecniche, sia al fine di tener conto dell’evoluzione normativa della disciplina in tema di corrispettivi telematici, sia al fine di recepire le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori.
Di conseguenza, sono stati aggiornati anche:
- l’allegato tecnico “Tipi Dati per i Corrispettivi” (ora disponibile nella versione 7.0);
- il layout del documento commerciale.

Nel testo del provv. n. 182017/2016 è ora precisato, fra l’altro, che la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell’effettuazione dell’operazione, mentre l’invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015). Coerentemente, la nuova versione delle specifiche tecniche non prevede più il termine di 5 giorni per l’invio dei dati in caso di trasmissioni non andate a buon fine per cause diverse dallo scarto. Inoltre, viene stabilito che la trasmissione dei dati può essere effettuata in un orario casuale all’interno di quello di funzionamento del dispositivo, ma non nella fascia oraria 03.00-05.00 antimeridiane.

Le nuove specifiche forniscono indicazioni anche con riferimento all’ipotesi in cui la chiusura di cassa avviene oltre la mezzanotte del giorno di apertura. In tal caso, poiché i dati si considerano riferiti alla data della chiusura giornaliera, per una corretta imputazione dei corrispettivi, soprattutto nei giorni a cavallo del periodo di liquidazione dell’IVA, è evidenziata l’utilità di effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

Come anticipato, ulteriori novità riguardano la gestione di alcune operazioni particolari. Ad esempio, il tracciato per l’invio dei dati viene modificato per consentire di distinguere i corrispettivi non riscossi. È il caso degli importi relativi agli omaggi, o di quelli evidenziati nei documenti commerciali emessi a fronte di cessioni di beni non consegnati o di prestazioni di servizi non pagate, nonché delle operazioni per le quali, successivamente, viene emessa fattura (potrebbe essere il caso dei servizi di ristorazione resi a clienti abituali, per i quali il pagamento viene effettuato a fine mese in base a una convenzione; cfr. risposta a interpello n. 486/2019).

Il nuovo tracciato prevede anche la differenziazione dei valori dei corrispettivi pagati mediante ticket restaurant. Per i soggetti che operano con più codici attività, poi, viene prevista la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all’attività per la quale si sta effettuando l’operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell’imposta (verrebbero risolti, in tal modo, i problemi evidenziati nella risposta a interpello n. 532/2019).

I corrispettivi potranno essere trasmessi secondo le nuove specifiche contenute nell’allegato tecnico “Tipi dati per i corrispettivi” (versione 7.0) a partire dal 1° marzo 2020; alternativamente, fino al 30 giugno 2020, l’invio potrà avvenire secondo le specifiche previste dalla versione precedente. Dal 1° luglio 2020, invece, ossia in concomitanza con l’avvio dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione dei dati, occorrerà fare riferimento esclusivamente alle specifiche aggiornate.

Definite le modalità per attestare la conformità dei registratori

Per quanto concerne il processo di riconoscimento della conformità dei registratori (o dei Server RT), il provv. n. 1432217/2019 stabilisce che, fino al 30 giugno 2020, i produttori potranno dichiarare la conformità dei modelli già approvati rispetto alle nuove specifiche tecniche, nonché rispetto alle regole approvate con provv. n. 739122/2019 ai fini della lotteria, inviando all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione che riporti gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che il sistema è conforme alle nuove specifiche e che le modifiche apportate ai fini della conformità dichiarata non inficiano il livello di garanzia fiscale.
Si ricorda che, sulle nuove specifiche tecniche, il Garante Privacy ha espresso parere favorevole con provv. n. 221/2019.

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