Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Attesa sulle iniziative del Governo per il regime forfetario


/ Alessandro COTTO e Paola RIVETTI Giovedì, 23 gennaio 2020
5-6 minuti

In questi giorni il Governo dovrebbe sciogliere la riserva in relazione alla decorrenza della causa ostativa al regime forfetario introdotta dalla L. 160/2019 determinata dal possesso di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati entro il limite di 30.000 euro (nuova lett. d-ter) dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014).

La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede il calcolo del limite con riferimento all’anno precedente per cui, per valutare l’utilizzabilità del regime nel 2020, occorrerebbe far riferimento ai redditi percepiti nel 2019. Da più parti è stato, tuttavia, osservato come il far dipendere l’utilizzabilità del regime da una condizione che è andata consolidandosi nel corso del 2019 non tuteli l’affidamento dei contribuenti, ragion per cui sono state assunte iniziative finalizzate a posticipare al 2020 la valutazione del nuovo limite, con effetti sull’utilizzabilità del regime dal 2021.

Lo scorso giovedì, nel corso di interrogazioni a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera, il Sottosegretario al Ministero dell’Economia, Alessio Villarosa, aveva dichiarato che la questione è in corso di valutazione, riservandosi una settimana di tempo per fornire una risposta più precisa. In tale occasione è stata manifestata la volontà di intervenire sul punto in sede di conversione del DL 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”).

L’intento sarebbe quello di contemperare il legittimo affidamento dei contribuenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, atteso che l’immediata operatività delle modifiche al regime forfetario ha determinato un’attesa di gettito che dovrà essere in qualche modo compensata se vi sarà l’annunciato intervento normativo. Allo stato attuale risultano pronti diversi emendamenti finalizzati a limitare l’ambito di operatività della nuova causa ostativa.

Nell’eventualità in cui l’intesa sulla proroga della disposizione non abbia esito positivo, si tratterà di definire come calcolare il limite di 30.000 euro, aspetto sul quale l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito specifici criteri nei documenti di prassi a commento del medesimo limite vigente fino al 2018.

Ancora da definire come calcolare il limite di 30.000 euro

Si ritiene che i redditi di lavoro dipendente e di pensione (art. 49 del TUIR) e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) vadano considerati facendo applicazione dei criteri generali di determinazione dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR. Dunque:
- rileverebbero le somme e i valori percepiti in un dato anno (principio di cassa), considerando tali anche quelli corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato);
- non dovrebbero essere considerati i valori espressamente esclusi da tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 2 del TUIR (tra cui sono contemplati i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore e dal lavoratore).

Nel limite in esame dovrebbero computarsi anche tutte quelle indennità, somme o valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (es. la cassa integrazione, le indennità dipendenti dallo stato di disoccupazione, l’indennità di maternità) che, in base all’art. 6 comma 2 del TUIR, sono comunque assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente (C.M. n. 326/97, § 1.5).

Sotto un diverso profilo, il riferimento agli artt. 49 e 50 del TUIR farebbe propendere per l’inclusione nel limite di tutte le somme astrattamente qualificabili nell’ambito delle predette tipologie reddituali, seppur assoggettate a tassazione separata (es. le indennità connesse alla cessazione del rapporto o gli arretrati per prestazioni riferibili ad anni precedenti alle condizioni previste dall’art. 17 comma 1 del TUIR) oppure sostitutiva (come i premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% di cui all’art. 1 comma 182 ss. della L. 208/2015). Tale interpretazione, pur aderente al tenore letterale della norma, appare eccessivamente penalizzante e contraria alla ratio del limite introdotto nella misura in cui comporti anche la valutazione di somme aventi natura straordinaria (come il TFR).

Si ricorda, infine, che la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nell’anno precedente l’accesso al regime consente di non valutare il limite sempre che, dopo la cessazione:
- non sia percepito un reddito (come quello di pensione) “che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia”;
- non sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 2.3).

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...