Come noto, agli esportatori abituali
è concessa la possibilità di acquistare/importare beni e servizi senza
applicazione dell’IVA nel limite di un plafond determinato con uno dei
due metodi a disposizione (fisso o mobile).
Al fine di poter acquistare o importare beni senza pagamento
dell’IVA, l’esportatore abituale deve rilasciare, anteriormente
all’effettuazione dell’operazione:
REGIME FINO AL 31/12/2019
Gli adempimenti dell’esportatore abituale e del fornitore sono i seguenti
Con le modifiche apportate
Come si può notare, il nuovo dettato normativo:
N.B.: per il fornitore si aggiunge il nuovo obbligo di riportare in fattura il numero di protocollo rilasciato dall’Agenzia.
- a ciascun fornitore/prestatore;
- alla Dogana competente;
REGIME FINO AL 31/12/2019
Gli adempimenti dell’esportatore abituale e del fornitore sono i seguenti
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Esportatore abituale |
Fornitore |
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NOVITA’ DEL D.L. 34/2019
L’art. 12-septies DL 34/2019 (“Decreto Crescita”), inserito in sede di conversione in Legge, con la modifica dell’art. 1 c. 1 lett. c) D.L. 746/83, ha modificato, a decorrere dal 1.1.2020, i suddetti adempimenti.Con le modifiche apportate
- viene abolito l’obbligo in capo all’esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/7;
- i fornitori non dovranno più riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.
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ADEMPIMENTI |
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FINO AL 31/12/2019 |
DAL 1° GENNAIO 2020 |
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ESPORTATORE ABITUALE |
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invariato |
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N.B.: non è più formalmente previsto
l’obbligo di invio al fornitore della dichiarazione d’intento unitamente
alla ricevuta telematica |
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FORNITORE |
può effettuare la cessione/prestazione in non imponibilità IVA solo dopo:
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invariato |
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E’ tenuto a riepilogare in dichiarazione annuale Iva i dati delle
dichiarazioni d’intento ricevute (tramite la compilazione dell’apposito
quadro DI) |
(soppresso) |
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- non richiede più, dal punto di vista formale, che l’esportatore abituale inoltre la dichiarazione di intento al fornitore
- limitandosi a disporre che quest’ultimo:
- nelle fatture emesse in base alle dichiarazioni d’intento
- riporti gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione (o vengano indicati nella dichiarazione doganale, nel caso di utilizzo in sede di importazione).
- l’esportatore abituale dovrà continuare ad inoltrare la lettera di intento precedentemente trasmessa in via telematica, in modo tale da permettere al fornitore di includere il dato obbligatorio (il numero di protocollo attribuito alla lettera di intento dal sistema informativo dell’Agenzia)
- più semplicemente tale comunicazione al fornitore diventa priva di particolari formalità:
- non sarà più necessario che l’esportatore abituale trasmetta copia del modello approvato, debitamente sottoscritto, unitamente a copia della ricevuta telematica così ottenuta
- ma sarà sufficiente una comunicazione generica in cui evidenzia
- unitamente alla volontà di acquistare in non imponibilità (per un determinato volume o per una determinata operazione)
- anche il fatto di aver proceduto all’invio telematico della lettera di intento, avendo ricevuto un determinato numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
N.B.: per il fornitore si aggiunge il nuovo obbligo di riportare in fattura il numero di protocollo rilasciato dall’Agenzia.
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ADEMPIMENTI ELIMINATI |
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NUMERAZIONE PROGRESSIVA NEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI |
Con la soppressione del comma 2 dell’art. 1 DL 746/83 viene meno l'obbligo di:
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RIEPILOGO NELLA DICHIARAZIONE IVA |
Con la soppressione del comma 2 dell’art. 1 D.L. 746/83 risulta
soppressa anche il riepilogo delle lettere di intento ricevute dal
fornitore nella dichiarazione Iva annuale |