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Dichiarazioni d’intento: modifiche dal 01/01/20

Come noto, agli esportatori abituali è concessa la possibilità di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nel limite di un plafond determinato con uno dei due metodi a disposizione (fisso o mobile). Al fine di poter acquistare o importare beni senza pagamento dell’IVA, l’esportatore abituale deve rilasciare, anteriormente all’effettuazione dell’operazione:
  • a ciascun fornitore/prestatore;
  • alla Dogana competente;
una dichiarazione, la cd. dichiarazione (o lettera) d’intento
REGIME FINO AL 31/12/2019
Gli adempimenti dell’esportatore abituale e del fornitore sono i seguenti
Esportatore abituale
Fornitore
  • inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente) accedendo all’apposita funzione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
  • annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore
  • eseguire il riscontro telematico (sul sito dell’Agenzia) a conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale,
  • numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro
  • compilare il quadro VI nel mod. Iva

NOVITA’ DEL D.L. 34/2019

L’art. 12-septies DL 34/2019 (“Decreto Crescita”), inserito in sede di conversione in Legge, con la modifica dell’art. 1 c. 1 lett. c) D.L. 746/83, ha modificato, a decorrere dal 1.1.2020, i suddetti adempimenti.
Con le modifiche apportate
  • viene abolito l’obbligo in capo all’esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/7;
  • i fornitori non dovranno più riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.
ADEMPIMENTI
FINO AL 31/12/2019
DAL 1° GENNAIO 2020
ESPORTATORE
ABITUALE
  • trasmette telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, ottenendo apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione
invariato
  • invia al fornitore la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia
N.B.: non è più formalmente previsto l’obbligo di invio al fornitore della dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta telematica
FORNITORE
può effettuare la cessione/prestazione in non imponibilità IVA solo dopo:
  • aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica consegnategli dall’esportatore abituale (cartacea)
  • aver effettuato il “riscontro telematico” di tale presentazione, interrogando il sistema dell’Agenzia sulla scorta del protocollo di invio indicato dall’esportatore abituale.
invariato
E’ tenuto a riepilogare in dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute (tramite la compilazione dell’apposito quadro DI)
(soppresso)
Come si può notare, il nuovo dettato normativo:
  • non richiede più, dal punto di vista formale, che l’esportatore abituale inoltre la dichiarazione di intento al fornitore
  • limitandosi a disporre che quest’ultimo:
    • nelle fatture emesse in base alle dichiarazioni d’intento
    • riporti gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione (o vengano indicati nella dichiarazione doganale, nel caso di utilizzo in sede di importazione).
Tuttavia, è evidente che:
  • l’esportatore abituale dovrà continuare ad inoltrare la lettera di intento precedentemente trasmessa in via telematica, in modo tale da permettere al fornitore di includere il dato obbligatorio (il numero di protocollo attribuito alla lettera di intento dal sistema informativo dell’Agenzia)
  • più semplicemente tale comunicazione al fornitore diventa priva di particolari formalità:
    • non sarà più necessario che l’esportatore abituale trasmetta copia del modello approvato, debitamente sottoscritto, unitamente a copia della ricevuta telematica così ottenuta
    • ma sarà sufficiente una comunicazione generica in cui evidenzia
      • unitamente alla volontà di acquistare in non imponibilità (per un determinato volume o per una determinata operazione)
      • anche il fatto di aver proceduto all’invio telematico della lettera di intento, avendo ricevuto un determinato numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
A questo punto il fornitore deve continuare ad effettuare il cd. “riscontro telematico”, cioè ad accedere all’apposita funzionalità web dell’Agenzia Entrate al fine di verificare la veridicità della trasmissione telematica.
N.B.: per il fornitore si aggiunge il nuovo obbligo di riportare in fattura il numero di protocollo rilasciato dall’Agenzia.
ADEMPIMENTI ELIMINATI
NUMERAZIONE PROGRESSIVA NEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI
Con la soppressione del comma 2 dell’art. 1 DL 746/83 viene meno l'obbligo di:
  • numerare progressivamente la lettera di intenti (da parte di entrambi i soggetti)
  • annotare entro 15 giorni (dalla emissione per l’esportatore abituale e dalla ricezione per il fornitore) in apposito registro.
RIEPILOGO NELLA DICHIARAZIONE IVA
Con la soppressione del comma 2 dell’art. 1 D.L. 746/83 risulta soppressa anche il riepilogo delle lettere di intento ricevute dal fornitore nella dichiarazione Iva annuale

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