/ Luca BILANCINI Mercoledì, 22 gennaio 2020
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Nell’ambito del commercio al minuto sono tutt’altro che infrequenti le circostanze in cui al fornitore viene richiesta l’emissione della fattura. Benché quest’ultima sia sostitutiva del documento commerciale (o della ricevuta/scontrino fiscale, per coloro che sono ancora abilitati al rilascio degli stessi), può accadere che il cedente o prestatore si trovi nella condizione di emettere l’uno e l’altra.
Preliminarmente è opportuno ricordare che, a decorrere dallo scorso 1° gennaio, i commercianti al minuto e coloro che esercitano attività assimilate il cui volume d’affari, nel 2018, aveva superato 400.000 euro, sono tenuti alla certificazione delle operazioni tramite il rilascio del documento commerciale, mentre, sino al prossimo 30 giugno, gli altri operatori (il cui volume d’affari non superava il limite di 400.000 euro nel 2018) possono applicare le semplificazioni di cui all’art. 12-quinquies del DL 34/2019, continuando a rilasciare ricevute o scontrini fiscali e trasmettendo telematicamente i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Una tipica circostanza nella quale il fornitore si trova a dover emettere fattura è, ad esempio, quella in cui il cessionario sia un soggetto passivo. L’art. 22 comma 3 del DPR 633/72 dispone, infatti, che gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto siano “obbligati a richiederla”.
Tale scelta potrebbe peraltro non dipendere dalla richiesta del cliente, posto che, come previsto dall’art. 3 comma 2 del DPR 696/96, il “rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale” (ora leggasi “del documento commerciale”) non è obbligatorio qualora per la medesima operazione sia stata emessa la fattura.
Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, possono trascorrere dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione per la trasmissione della fattura, nelle circostanze sopra descritte potrebbe verificarsi la necessità di “certificare” l’operazione con un documento alternativo. Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa nella FAQ 21 dicembre 2018 n. 45 e, successivamente, con analoghe conclusioni, nella risposta a interpello 16 gennaio 2019 n. 7.
Nell’ipotesi in cui la fattura non sia immediatamente consegnata al cessionario, sarà consentito il rilascio al cliente di “apposita quietanza (ex art. 1199 c.c.) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale”. Alternativamente, sempre secondo quanto riportato nella FAQ n. 45/2018, potrà essere consegnata alla parte “una stampa della fattura ovvero la ricevuta del POS”. Resta comunque ferma la possibilità di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale (per i soggetti che ne avessero tuttora facoltà) o il documento commerciale.
Altra situazione in cui potrebbero essere emessi entrambi i documenti concerne, ad esempio, la circostanza in cui le prestazioni siano stati rese, ma il pagamento non sia ancora avvenuto. Si pensi ai servizi alberghieri o di ristorazione nei quali viene concessa al cliente abituale la facoltà di procedere a pagamenti con cadenze prestabilite. Come segnalato nella risposta n. 486/2019, l’esercente può in tal caso utilizzare “una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura «corrispettivo non riscosso»”, emettendo poi la fattura al momento dell’incasso.
Quest’ultima soluzione potrebbe creare, come ammesso dalla stessa Amministrazione finanziaria (risposte nn. 419/2019 e 486/2019), un “disallineamento” tra i dati trasmessi in via telematica (che comprendono, da un lato, il documento commerciale e, dall’altro, la e-fattura transitata mediante SdI), e quelli risultanti dalla liquidazione. Tale anomalia dovrebbe trovare però soluzione grazie all’aggiornamento del tracciato “Tipi Dati per i Corrispettivi” (si veda “Nuove regole per l’invio dei corrispettivi dal 1° luglio 2020” del 28 dicembre 2019).
Corrispettivi certificabili dalla fattura
Benché, secondo quanto testé evidenziato, siano diversi i casi in cui la fattura sia preceduta dal documento commerciale, in linea generale le due certificazioni risultano alternative. In questo senso merita segnalare quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 149/2019. Atteso che, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 127/2015, le modalità di assolvimento degli obblighi di cui all’art. 12 della L. 413/91 (secondo cui il rilascio della ricevuta/scontrino fiscale è alternativo all’emissione della fattura) sono sostituite da memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, questi ultimi obblighi non ricorrerebbero laddove il soggetto passivo continuasse a certificare i corrispettivi mediante fattura, da emettere, generalmente, in via elettronica mediante SdI dal 1° gennaio 2019.
Tale scelta non parrebbe peraltro compatibile con l’adozione dei registratori telematici, posto che tali strumenti dovrebbero comunque trasmettere i corrispettivi di ciascuna giornata, anche nel caso in cui l’importo avesse valore zero.