La manovra correttiva 2017 ha modificato
le regole della detrazione dell’Iva, chiarite dalla CM 1/2018.
Inoltre,
nel 2018 il DL 119/2018 (cd. “Collegato fiscale 2019”) ha introdotto
nuove regole per poter portare in detrazione l’Iva sugli acquisti
nell’ambito delle liquidazioni periodiche.
ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA
L’esercizio della detrazione IVA è collegata alla ricezione della fattura, in quanto permette l'annotazione sul registro acquisti.
Il
termine ultimo entro cui procedervi risulta, attualmente, differenziato a
seconda che la fattura d’acquisto certifica un’operazione effettuata
nel medesimo anno o nell’anno precedente.
Secondo i chiarimenti della CM 1/2018, occorre attenersi ai seguenti adempimenti:
- indipendentemente dal fatto che la fattura emessa (e con Iva esigibile) in un anno (es: 2019) sia giunta nell’anno successivo (2020)
- nel caso in cui tale fattura sia annotata:
- nel medesimo anno (2019): permette l’inserimento nelle liquidazioni periodiche Iva
- l’anno successivo (entro il 30/04/2020): risulta detraibile solo in dichiarazione annuale Iva e ciò richiederà una separata annotazione nel registro degli acquisti.
E’ possibile rappresentare tale situazione aggiornando al 2019 gli esempi riportati nella CM 1/2018:
|
ACQUISTO 2019 e RICEZIONE DELLA FATTURA NEL MEDESIMO 2019
|
||
|
Annotazione
|
Detrazione
|
|
|
nel 2019
|
la fattura:
|
|
|
nel 2020
|
La detrazione:
N.B.:
non vi è un obbligo di adottare un sezionale Iva, essendo sufficiente
una “distinta annotazione” nell’unico registro acquisti Iva, tramite
apposita codifica che permetta di individuare tali fatture.
|
|

Nel caso in cui:
- la fattura con data 2019
- sia ricevuta nel 2020
|
ACQUISTO 2019 e RICEZIONE DELLA FATTURA NEL 2020
|
|
|
Annotazione
|
Detrazione
|
|
nel 2020
|
la fattura:
|
LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA
Si noti che:
- nei (rari) casi di assenza di fattura elettronica (es: contribuenti minimi/forfettari; medici; ecc.): l’Agenzia non richiederà la prova della ricezione della fattura
N.B.:
la CM 1/2018 ha, infatti, ritenuto sufficiente provare la ricezione nel
2019 tramite la “corretta tenuta della contabilità”, e cioè apponendo
un protocollo di ricezione coerente con la numerazione progressiva del
2019, delle fatture di acquisto.
- in presenza di fattura elettronica: la data di ricezione sarà sempre certificata dall’esito di ricezione dell’SDI.