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Fatture anno trascorso ricevute nell'anno corrente

La manovra correttiva 2017 ha modificato le regole della detrazione dell’Iva, chiarite dalla CM 1/2018.
Inoltre, nel 2018 il DL 119/2018 (cd. “Collegato fiscale 2019”) ha introdotto nuove regole per poter portare in detrazione l’Iva sugli acquisti nell’ambito delle liquidazioni periodiche.

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA
L’esercizio della detrazione IVA è collegata alla ricezione della fattura, in quanto permette l'annotazione sul registro acquisti.
Il termine ultimo entro cui procedervi risulta, attualmente, differenziato a seconda che la fattura d’acquisto certifica un’operazione effettuata nel medesimo anno o nell’anno precedente.
Secondo i chiarimenti della CM 1/2018, occorre attenersi ai seguenti adempimenti:
  • indipendentemente dal fatto che la fattura emessa (e con Iva esigibile) in un anno (es: 2019) sia giunta nell’anno successivo (2020)
  • nel caso in cui tale fattura sia annotata:
    • nel medesimo anno (2019): permette l’inserimento nelle liquidazioni periodiche Iva
    • l’anno successivo (entro il 30/04/2020): risulta detraibile solo in dichiarazione annuale Iva e ciò richiederà una separata annotazione nel registro degli acquisti.
E’ possibile rappresentare tale situazione aggiornando al 2019 gli esempi riportati nella CM 1/2018:
ACQUISTO 2019 e RICEZIONE DELLA FATTURA NEL MEDESIMO 2019
Annotazione
Detrazione
nel 2019
la fattura:
  • confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2019
  • procedendosi ad operare la detrazione in tale liquidazione (es: dicembre 2019)

nel 2020

Fatture cd. “dimenticate nel cassetto”
(entro il 30/04)
La detrazione:
  • può operare sul 2019, ma solo nella relativa dichiarazione annuale Iva (mod. Iva 2020)
  • previa annotazione in una “apposita sezione” del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019
N.B.: non vi è un obbligo di adottare un sezionale Iva, essendo sufficiente una “distinta annotazione” nell’unico registro acquisti Iva, tramite apposita codifica che permetta di individuare tali fatture.


Nel caso in cui:
  • la fattura con data 2019
  • sia ricevuta nel 2020
la relativa IVA andrà computata nelle liquidazioni periodiche del 2020.
ACQUISTO 2019 e RICEZIONE DELLA FATTURA NEL 2020
Annotazione
Detrazione
nel 2020
la fattura:
  • confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2020 (N.B.: anche se si tratta di “fatturazione differita”)
  • procedendosi ad operare la detrazione in tale liquidazione

LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA
Si noti che:
  • nei (rari) casi di assenza di fattura elettronica (es: contribuenti minimi/forfettari; medici; ecc.): l’Agenzia non richiederà la prova della ricezione della fattura
N.B.: la CM 1/2018 ha, infatti, ritenuto sufficiente provare la ricezione nel 2019 tramite la “corretta tenuta della contabilità”, e cioè apponendo un protocollo di ricezione coerente con la numerazione progressiva del 2019, delle fatture di acquisto.
  • in presenza di fattura elettronica: la data di ricezione sarà sempre certificata dall’esito di ricezione dell’SDI.

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