/ Luca BILANCINI Sabato, 25 gennaio 2020
5-7 minuti
Confermando i propri recenti chiarimenti – si vedano le risposte 24 settembre 2019 n. 389, 16 dicembre 2019 n. 528 e 21 gennaio 2020 n. 8 – l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 12, pubblicata nella giornata di ieri, ha ribadito che nell’ambito delle prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide, in linea generale, con quello in cui viene pagato il corrispettivo, a nulla rilevando il fatto che la stessa sia stata già ultimata. Dalla data del pagamento, quindi, decorrono i dodici giorni per la trasmissione della fattura immediata. Analogamente, laddove siano incassati i corrispettivi relativi a più prestazioni rese nel corso di un mese nei confronti del medesimo committente (che quindi possano considerarsi effettuate ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72), sarà possibile trasmettere il documento al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo (fatturazione differita).
È facoltà del soggetto passivo anticipare il momento “naturale” di effettuazione, attraverso l’emissione della fattura anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel succitato art. 6 del DPR 633/72. Si tratta, ad esempio, della circostanza, tutt’altro che infrequente, nella quale il prestatore decide di emettere il documento, elencando le prestazioni eseguite, al fine di far decorrere il termine contrattuale di pagamento.
Nei citati recenti documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in tale ultima ipotesi, si sarebbe in presenza di una fattura che documenta più operazioni “rese nel mese, il cui momento impositivo (…) coincide con l’emissione della fattura stessa” e non di una fattura differita nel senso inteso dall’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72.
Dette conclusioni paiono applicabili anche al caso esaminato nel quesito oggetto della risposta pubblicata ieri dall’Agenzia. La fattispecie concerne una società cooperativa sociale che ha stipulato un accordo quadro con un ente territoriale per fornire servizi di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
Con riferimento a tali servizi, il decreto del Ministero dell’Interno del 7 marzo 2017 ha stabilito che “qualsiasi cooperativa o consorzio aggiudicatario di un appalto nel servizio di accoglienza dei richiedenti asilo deve (…) rendicontare ogni spesa alla prefettura e quindi alla Ragioneria territoriale dello Stato”. Le fatture emesse da tali soggetti per ottenere il pagamento del corrispettivo “devono essere corredate da adeguata documentazione”, comprendente i “registri delle presenze degli ospiti, il numero dei pasti e dei beni forniti, (…), i contratti di appalto e di subfornitura”.
In ogni caso, ai sensi del decreto citato, la possibile fatturazione sarebbe comunque subordinata al rilascio di un nulla osta, che attesti la regolare esecuzione dei servizi e “le liquidazioni degli importi interessati”, il cui rilascio può avvenire anche “oltre 180 giorni dall’esecuzione del servizio”.
Al fine di contemperare le disposizioni dettate dall’art. 21 del DPR 633/72, con quelle del richiamato DM 7 marzo 2017, nel rispetto delle indicazioni dei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, la società cooperativa proponeva una duplice soluzione per la documentazione delle operazioni.
Una prima opzione prevede l’emissione di una fattura alla fine del mese di esecuzione dei servizi, riferita alle prestazioni rese e, alla ricezione del nulla osta, l’eventuale invio di una nota di credito e/o di integrazione che renda la fattura originaria conforme al placet rilasciato.
In alternativa, la fattura potrebbe essere emessa attendendo il ricevimento del nulla osta, ed essere riferita alle prestazioni eseguite fino a 180 giorni prima. In tal senso, come esemplificato dall’Agenzia, i servizi resi nel mese di gennaio 2019 avrebbero potuto essere inclusi nel documento emesso entro il 31 agosto dello stesso anno, con invio al Sistema di Interscambio nei termini previsti dall’art. 21 del DPR 633/72.
Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria entrambe le soluzioni paiono percorribili. Riferendoci all’ultimo esempio, laddove non fosse stato pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni rese a gennaio 2019, queste non avrebbero potuto considerarsi effettuate ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 e sarebbe stata pertanto consentita l’emissione del documento, come suggerito dall’istante, nei 180 giorni successivi, termine funzionale al caso di specie che avrebbe peraltro potuto anche essere superiore.
Termini identici per la fattura cartacea ed elettronica
Nella risposta interpello pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha altresì ribadito un principio conforme al dettato normativo (cfr. anche circ. n. 14/2019): i termini di emissione dettati dall’art. 21 per le fatture “immediate” (dodici giorni dal momento di effettuazione) e per quelle immediate (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) riguardano sia i documenti cartacei che quelli elettronici veicolati tramite Sistema di Interscambio.