/ Arianna ZENI Sabato, 8 febbraio 2020
5-7 minuti
Per gli interventi eseguiti sulle facciate degli edifici la legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale (c.d. “bonus facciate”).
I commi 219-221 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 riconoscono infatti una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche.
Per come è scritta la norma contenuta nei tre commi in argomento, la nuova agevolazione sembra potersi applicare alla generalità dei soggetti e a qualunque tipologia di immobile.
Testualmente, il comma 219 dispone che “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
Sotto il profilo soggettivo è previsto che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda; dovrebbero poter beneficiare della nuova detrazione, quindi, sia i soggetti IRPEF che IRES.
Con riguardo alla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi, invece, la nuova agevolazione si applica agli edifici esistenti.
Sono compresi gli immobili vincolati che sono stati riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. ai sensi del DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Nonostante il comma 219 stabilisca che la detrazione spetta genericamente agli “edifici esistenti”, potrebbe essere dubbio se la detrazione possa riguardare soltanto gli edifici residenziali o possa interessare anche altri tipologie di immobili (ad esempio gli opifici). Rinviando alle disposizioni del DM 18 febbraio 1998 n. 41 riguardanti la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio (a opera del successivo comma 223), infatti, una lettura restrittiva della norma porterebbe a ritenere che soltanto le unità immobiliari residenziali possano beneficiare della nuova detrazione del 90% e che la stessa possa riguardare soltanto i soggetti IRPEF.
Le disposizioni che hanno introdotto il c.d. “bonus facciate” contenute nei commi 219-223 dell’art. 1 della L. 160/2019, tuttavia, non prevedono limitazioni alla fruizione della nuova detrazione fiscale né con riguardo ai soggetti beneficiari, né con riguardo alla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi e il DM 41/98 cui si rinvia non si occupa di questi aspetti (il DM stabilisce che per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario: indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile o gli estremi del contratto di locazione; comunicare preventivamente all’ASL la data di inizio dei lavori; conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento; pagare le spese mediante bonifico).
L’interpretazione letterale del comma 219, quindi, farebbe ritenere che il “bonus facciate”, oltre a interessare sia i soggetti IRPEF che IRES, possa spettare per tutti gli immobili posseduti dalle imprese, siano essi immobili strumentali, patrimoniali o immobili merce.
Auspicabili chiarimenti ufficiali
Considerata la rilevanza della questione occorre tuttavia evidenziare che, con riguardo alla detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, seppur i commi 344-349 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (oltre al successivo art. 14 del DL n. 63/2013) non contengano alcuna limitazione né di tipo oggettivo, né di tipo soggettivo, secondo l’Amministrazione finanziaria i titolari di reddito d’impresa possono fruire del c.d. “ecobonus” soltanto per i fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008 n. 340 e 15 luglio 2008 n. 303 e guida Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2019).
La Corte di Cassazione (sentenze 12 novembre 2019 n. da 29162 a 29164 e 23 luglio 2019 nn. 19815 e 19816) ha invece riconosciuto il diritto a fruire delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica anche in relazione agli immobili delle imprese diversi da quelli strumentali – e quindi anche per gli immobili destinati alla rivendita e gli immobili destinati alla locazione (si veda “Alle imprese ecobonus e sismabonus per tutti gli immobili” del 25 novembre 2019).
Considerato il forte interesse per questa nuova detrazione fiscale, è auspicabile che siano al più presto forniti chiarimenti ufficiali che possano sciogliere anche i dubbi sopraevidenziati.
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Per gli interventi eseguiti sulle facciate degli edifici la legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale (c.d. “bonus facciate”).
I commi 219-221 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 riconoscono infatti una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche.
Per come è scritta la norma contenuta nei tre commi in argomento, la nuova agevolazione sembra potersi applicare alla generalità dei soggetti e a qualunque tipologia di immobile.
Testualmente, il comma 219 dispone che “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
Sotto il profilo soggettivo è previsto che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda; dovrebbero poter beneficiare della nuova detrazione, quindi, sia i soggetti IRPEF che IRES.
Con riguardo alla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi, invece, la nuova agevolazione si applica agli edifici esistenti.
Sono compresi gli immobili vincolati che sono stati riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. ai sensi del DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Nonostante il comma 219 stabilisca che la detrazione spetta genericamente agli “edifici esistenti”, potrebbe essere dubbio se la detrazione possa riguardare soltanto gli edifici residenziali o possa interessare anche altri tipologie di immobili (ad esempio gli opifici). Rinviando alle disposizioni del DM 18 febbraio 1998 n. 41 riguardanti la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio (a opera del successivo comma 223), infatti, una lettura restrittiva della norma porterebbe a ritenere che soltanto le unità immobiliari residenziali possano beneficiare della nuova detrazione del 90% e che la stessa possa riguardare soltanto i soggetti IRPEF.
Le disposizioni che hanno introdotto il c.d. “bonus facciate” contenute nei commi 219-223 dell’art. 1 della L. 160/2019, tuttavia, non prevedono limitazioni alla fruizione della nuova detrazione fiscale né con riguardo ai soggetti beneficiari, né con riguardo alla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi e il DM 41/98 cui si rinvia non si occupa di questi aspetti (il DM stabilisce che per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario: indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile o gli estremi del contratto di locazione; comunicare preventivamente all’ASL la data di inizio dei lavori; conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento; pagare le spese mediante bonifico).
L’interpretazione letterale del comma 219, quindi, farebbe ritenere che il “bonus facciate”, oltre a interessare sia i soggetti IRPEF che IRES, possa spettare per tutti gli immobili posseduti dalle imprese, siano essi immobili strumentali, patrimoniali o immobili merce.
Auspicabili chiarimenti ufficiali
Considerata la rilevanza della questione occorre tuttavia evidenziare che, con riguardo alla detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, seppur i commi 344-349 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (oltre al successivo art. 14 del DL n. 63/2013) non contengano alcuna limitazione né di tipo oggettivo, né di tipo soggettivo, secondo l’Amministrazione finanziaria i titolari di reddito d’impresa possono fruire del c.d. “ecobonus” soltanto per i fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008 n. 340 e 15 luglio 2008 n. 303 e guida Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2019).
La Corte di Cassazione (sentenze 12 novembre 2019 n. da 29162 a 29164 e 23 luglio 2019 nn. 19815 e 19816) ha invece riconosciuto il diritto a fruire delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica anche in relazione agli immobili delle imprese diversi da quelli strumentali – e quindi anche per gli immobili destinati alla rivendita e gli immobili destinati alla locazione (si veda “Alle imprese ecobonus e sismabonus per tutti gli immobili” del 25 novembre 2019).
Considerato il forte interesse per questa nuova detrazione fiscale, è auspicabile che siano al più presto forniti chiarimenti ufficiali che possano sciogliere anche i dubbi sopraevidenziati.