/ Alfio CISSELLO Lunedì, 17 febbraio 2020
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Per effetto dell’art. 5, commi 4 e 5 del TUIR, “I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili...”.
Tale forma di imputazione del reddito, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 34222 dell’8 novembre 2019) non opera in sede di accertamento.
La menzionata interpretazione sembra attribuire un rilievo eccessivamente formale al dato normativo, secondo cui i redditi delle imprese familiari sono imputati ai collaboratori “limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore”.
Secondo la Cassazione, “poiché il reddito che viene suddiviso tra i componenti l’impresa familiare è soltanto quello oggetto della dichiarazione, deve escludersi che siano riconducibili nel perimetro normativo i redditi che siano emersi a seguito di accertamento condotto nei confronti dell’imprenditore”.
Ciò vale sia in caso di omessa dichiarazione che in caso di dichiarazione infedele. Peraltro, se tutto il maggior reddito viene imputato all’imprenditore, su di esso grava naturalmente l’intero carico sanzionatorio.
In breve, in sede accertativa l’impresa familiare diventa, fiscalmente, a tutti gli effetti individuale.
Tale presa di posizione è criticabile.
È indubbio che, come sostenuto in sede civile (Cass. 13 ottobre 2015 n. 20552), l’impresa familiare possa ritenersi individuale, ed è altrettanto indubbio che, fiscalmente, sia una entità collettiva.
Non a caso, opera, in costanza e nei limiti di legge, la trasparenza, esattamente come avviene per le società di persone.
Quanto esposto non può valere per l’omessa dichiarazione, posto che uno dei requisiti affinché sussista, fiscalmente, l’impresa familiare è la presentazione della dichiarazione a opera sia dell’imprenditore che dei collaboratori.
Nella sentenza 29 novembre 2000 n. 15315, la Corte di Cassazione, in maniera a nostro avviso molto ben argomentata, aveva sostenuto la tesi opposta, siccome “Il reddito (almeno quello che proviene dalla stessa fonte) è una entità unitaria, che abbraccia sia la parte dichiarata che la maggior parte accertata, e non può essere imputato una parte in un modo, una parte in un altro”.
In base all’art. 3 comma 1 della L. 649 del 1983, oggi abrogato, “La disposizione dell’articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [oggi ci si può riferire all’art. 5 comma 4 del TUIR, ndr], concernente l’imputazione dei redditi delle imprese familiari, si applica per i redditi che risultano dalla dichiarazione annuale presentata dall’imprenditore e a condizione che la dichiarazione stessa rechi l’attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente”.
Alcuni precedenti vanno in senso opposto
Questa norma, che nella sostanza specifica quanto sancito dall’art. 5 del DPR 597/73 (il cui contenuto ora è confluito nell’art. 5 comma 4 del TUIR), “in nessuna sua componente ha una funzione sostanziale. La funzione sostanziale è riscontrabile nella norma che prevede la possibilità che il reddito prodotto nell’impresa familiare abbia un determinato trattamento di favore. Ma tale trattamento di favore potrà essere negato solo se si nega l’esistenza dell’impresa familiare e la partecipazione (ivi compresa la qualità e la quantità della partecipazione) a essa di qualcuno; se nulla di tutto ciò avviene, non può avvenire neanche una scissione tra imputazione del reddito dichiarato e imputazione del maggior reddito accertato perché manca un fatto giuridico che legittimi una tale scissione” (Cass. 29 novembre 2000 n. 15315).
Le conclusioni a cui è giunta la sentenza n. 15315/2000 devono valere, a maggior ragione, in un contesto, come quello attuale, in cui difetta una norma analoga al “vecchio” art. 3 comma 1 della L. 649 del 1983.