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CIG in deroga con pagamento diretto dell’INPS


/ Luca MAMONE Venerdì, 27 marzo 2020
5-7 minuti

Tra le diverse misure presenti nel DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), introdotte per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 22 consente a Regioni e Province autonome di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane, a tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quello agricolo, pesca e Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Sono invece esclusi i datori di lavoro domestico e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, in quanto la norma prevede il riconoscimento solo ai dipendenti già in forza a tale data.

Ai fini del riconoscimento della prestazione è necessario il previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
In ogni caso, per l’accesso alla CIG in deroga è ancor prima necessario che le Regioni e le Province autonome stipulino appositi accordi quadro con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative per stabilire le modalità di presentazione delle domande. Attualmente, sono circa una decina le Regioni che hanno stipulato il predetto accordo quadro.

Premesso che per ogni Regione possono esservi peculiari aspetti procedurali e un diverso sistema telematico di invio delle istanze, da un confronto tra i diversi accordi quadro finora stipulati (in particolare, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ovvero le Regioni maggiormente colpite dall’epidemia COVID-19) si suggerisce ai datori di lavoro – e ai professionisti che li assistono – di prestare molta attenzione alla compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della domanda.

Può essere inoltre richiesta all’azienda una rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga richiesti e una dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo.

Qualora l’istruttoria dia esito positivo, il trattamento di CIG in deroga verrà riconosciuto con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.
Sul punto va precisato che, in caso di accoglimento della domanda, il pagamento della CIG in deroga verrà effettuato direttamente dall’INPS al lavoratore, senza che l’azienda debba ricorrere alle consuete operazioni di conguaglio in occasione delle denunce e versamenti contributivi su base mensile.

Tuttavia, è bene ricordare che anche in caso di pagamento diretto dell’INPS il datore di lavoro non è esente da specifici adempimenti.
Occorre infatti fare particolare attenzione poiché in tale ipotesi scattano le previsioni indicate al comma 6-ter dell’art. 44 del DLgs. 148/2015, laddove si prevede che per i trattamenti di CIG in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro sia obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione di CIG in deroga e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per quanto concerne i dati da inviare all’INPS, in attesa di specifiche istruzioni di prossima emanazione, è ragionevole presumere che la comunicazione debba avvenire anche in questo caso tramite il modello “SR41”, disponibile nella sezione “modulistica” del sito internet dell’Istituto previdenziale.
Nell’occasione andranno compilate le diverse sezioni del modello indicando, oltre ai dati anagrafici del dipendente e tutti quelli che riguardano il rapporto di lavoro (compresi orario di lavoro e dati per il pagamento delle varie mensilità, eccetera), anche i riferimenti e le coordinate bancarie richieste nella sezione “F” del modello SR41, con espressa indicazione del codice IBAN.

L’importo del trattamento in questione dovrebbe essere anche in questo caso pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. In ogni caso, l’importo della prestazione non potrebbe superare il limite massimo mensile ex art. 3 comma 5 del DLgs. 148/2015, per quest’anno pari a 1.199,72 euro lordi (circ. INPS n. 20/2020).

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