/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO Venerdì, 20 marzo 2020
5-6 minuti
Al fine di premiare i lavoratori che, nonostante l’emergenza epidemiologica, nel mese di marzo hanno continuato a lavorare presso la loro sede, l’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevede il riconoscimento di un premio di 100 euro ai dipendenti, privati e pubblici, che si sono recati presso la sede di lavoro e pertanto non hanno usufruito dello smart working.
Il bonus deve essere erogato dal datore di lavoro, ma è a carico dello Stato e viene pertanto restituito al datore di lavoro attraverso il meccanismo della compensazione.
I beneficiari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 del TUIR, ai sensi del quale sono redditi di lavoro dipendente “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui”. Sono quindi esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR, tra cui, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.
L’agevolazione non spetta, però, a tutti i lavoratori dipendenti, ma soltanto a quelli “che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro”.
La formulazione normativa non sembra delle più accurate, dal momento che viene richiamato il “reddito complessivo da lavoro dipendente”. L’aggettivo complessivo potrebbe apparire ultroneo, dal momento che il legislatore sembra voler limitare l’accesso al beneficio a quei soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente oltre una certa soglia, a prescindere dal loro reddito complessivo.
Una possibile giustificazione del ricorso alla suddetta formula normativa potrebbe ricercarsi nella volontà di tenere conto di eventuali soggetti con più rapporti lavorativi, contemporanei o succedutisi nel 2019, per i quali i relativi redditi dovrebbero naturalmente sommarsi.
Fermo restando che sul punto dovranno essere fornite ulteriori indicazioni, il beneficio sembra applicarsi tanto ai lavoratori a tempo determinato, quanto a quelli a tempo indeterminato, mentre la soglia dovrebbe essere ricavata dalla Certificazione Unica relativa al 2019, tenendo presente che i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati (da escludere dal conteggio) nel modello sono esposti cumulativamente.
Allo stesso modo, ancorché la lettera della norma potrebbe indurre a ritenere vero il contrario, l’incentivo dovrebbe applicarsi anche alle trasferte, in linea di principio, non meno rischiose dal punto di vista del contagio.
Come accennato, la norma agevolativa riconosce relativamente al mese di marzo 2020 un premio pari a 100 euro, “da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” escludendo i lavoratori in smart working (cfr. comunicato stampa Consiglio dei Ministri 16 marzo 2020 n. 37).
In merito alla quantificazione del premio, occorre calcolare l’importo effettivamente spettante in proporzione ai giorni lavorati (in tal senso il citato comunicato); quindi in caso di ferie, malattia o assenza dalla sede di lavoro per motivi extra-lavorativi il premio di 100 euro dovrebbe essere riparametrato. Considerando a marzo 22 giorni lavorativi, qualora il dipendente abbia lavorato per tutti i 22 giorni il premio spettante sarebbe pari a 100 euro, mentre laddove il dipendente abbia lavorato soltanto 7 giorni il premio dovrebbe essere pari a 32 euro.
Nulla viene detto dalla norma con riferimento al lavoro a tempo parziale, ma è probabile che in sede di interpretazione ufficiale venga proposta una riparametrazione del beneficio.
Il premio non concorre, per espressa disposizione normativa, alla formazione del reddito del beneficiario.
Quanto alle modalità di corresponsione, il comma 2 dell’art. 63 del DL 18/2020 dispone che i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR 600/73 riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. In altri termini, per il sostituto d’imposta il premio erogato è un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.