/ Alfio CISSELLO Sabato, 4 aprile 2020
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L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8 pubblicata ieri, ha, nei punti 2.1 e 2.4, confermato che, in ragione dello specifico rinvio di cui all’art. 67 del DL 18/2020, tutti i termini, di decadenza o di prescrizione, che fanno capo all’attività degli uffici degli enti impositori e che scadono nel corso del 2020, sono automaticamente prorogati a fine 2022.
In origine, l’art. 12 del DLgs. 159/2015 è norma che, in riferimento a situazioni di emergenza, prevede una sorta di agevolazione a favore degli enti impositori: per farla breve, in relazione alle imposte i cui termini di versamento sono stati sospesi, i termini di decadenza ad esempio per l’accertamento slittano al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si è verificata la sospensione.
Tale norma si riferisce solo ai territori interessati dall’emergenza.
Considerato che l’emergenza da coronavirus interessa l’intero territorio nazionale, il legislatore ha ben pensato di introdurre un rinvio (nel richiamato art. 67) che non lascia margini di interpretazione diversa: tutto quello che scade nel 2020 slitta in automatico al 31 dicembre 2022.
Non ha nessuna rilevanza che il pagamento sia stato o meno sospeso dal decreto 18/2020 o da altre disposizioni, primarie o secondarie.
Men che meno, rileva il fatto che la proroga possa riguardare imposte completamente al di fuori da qualsiasi ipotesi di sospensione dei versamenti.
L’Agenzia delle Entrate, nell’intento di spiegare la ratio dell’intervento normativo, adotta un approccio soft: “tra le finalità perseguite dalla norma vi è anche quella di distribuire la notifica degli atti di accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi”. Sembra quasi che si stia facendo un favore ai contribuenti, che, in questo modo, finita la crisi, non riceveranno immediatamente atti impositivi.
Ma il passo più interessante è contenuto a pagina 38 della circolare. A ulteriore “giustificazione”, si afferma: “In assenza di detta proroga, peraltro, eventuali pagamenti dovuti dai contribuenti per tali annualità si sarebbero concentrati in uno spazio di tempo più ristretto (con ulteriore rischio di sovrapposizione degli eventuali piani di rateazione)“.
Dunque, come indicato nel punto 2.1 della circolare, il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d’imposta 2015), in scadenza a fine anno, slitta a fine 2022.
Se si tratta di omessa dichiarazione, invece, ad essere postergati sono i modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2015 (anno d’imposta 2014).
Attenzione però: l’art. 12 del DLgs. 159/2015 riguarda ogni termine che scade nel corso del 2020: allora, se un accertamento/avviso di liquidazione ai fini del registro, o dell’imposta di successione, scade ad esempio il 26 giugno 2020, anch’esso slitta non al 26 giugno 2022, ma a fine 2022.
E, in questi ultimi casi, emerge ancor di più l’irrazionalità del sistema: gli avvisi di accertamento/liquidazione in tema di registro o altre imposte d’atto non sono affatto sospesi, quindi se il contribuente li riceve, poco importa del coronavirus, in quanto deve pagare, pena le sanzioni del 30%.
Davvero si confida nella Corte Costituzionale, unico organo istituzionale che potrà ristabilire l’ordine giuridico violato.
Al di là delle “giustificazioni” indicate nella circolare, l’effetto è chiaro: proroga di appena quattro giorni generalizzata dei versamenti (dal 16 marzo al 20 marzo), oppure di qualche mese per specifiche tipologie di versamenti a favore dei contribuenti, a fronte di una inaccettabile e indiscriminata proroga dei termini di decadenza di due anni, se non due anni e mezzo a favore degli enti impositori.
E, purtroppo, non c’è da meravigliarsi più di tanto se gli uffici finanziari cumuleranno questa proroga con il raddoppio dei termini per violazioni penali, oppure con l’art. 12 del DL 78/2009.