/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA
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A seguito dell’approvazione della legge di conversione del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), è confermato il disposto dell’art. 62, il quale prevede la sospensione degli adempimenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, riconoscendo la possibilità di effettuarli senza applicazione di sanzioni entro il più ampio termine del 30 giugno 2020.
Per il numero di soggetti interessati, la dichiarazione IVA è il più rilevante adempimento interessato dalla sospensione dei termini.
Sul tema, si è espressa ieri Assonime, con la circolare n. 6/2020, rammentando che la generalità degli esercenti attività d’impresa, arte o professione potrà presentare entro il termine del 30 giugno 2020 la dichiarazione relativa all’anno 2019, invece che entro il termine ordinario del 30 aprile 2020.
Resta confermato quest’ultimo termine, invece, per i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato e per quelli che si sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia (art. 35-ter del DPR 633/72).
L’art. 62 del DL 18/2020 ha, infatti, limitato la sospensione degli adempimenti ai soli soggetti passivi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.
L’esclusione dal rinvio dei termini per i soggetti non residenti, identificati direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale, non appare pienamente giustificabile nel quadro di un’epidemia diffusa su scala internazionale, oltre che per il principio di non discriminazione di fonte unionale. Tuttavia, l’esclusione per i richiamati soggetti ha trovato un’implicita conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 8/2020, ha affermato che la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 non riguarda “i soggetti esteri”, sebbene esprimendosi in relazione al diverso caso di un erede privo di domicilio fiscale in Italia, tenuto a presentare la dichiarazione di successione (si veda “Società non residenti in cerca di conferme per gli adempimenti IVA 2020” del 9 aprile 2020).
Tornando alla generalità dei soggetti passivi, Assonime precisa che la sospensione del termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA e il suo rinvio al 30 giugno 2020 esplica effetti anche in merito all’individuazione del termine ultimo:
- per considerare validamente presentata la dichiarazione annuale ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/98;
- ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a norma dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, nonché ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminuzione a norma dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 (si veda “Detrazione IVA e note di credito entro il nuovo termine del 30 giugno 2020” del 28 marzo 2020).
Entrando nel merito della dichiarazione IVA per l’anno 2019, Assonime si è soffermata sulle novità relative ai nuovi quadri VP e VQ del modello.
Il quadro VP è stato introdotto per i soggetti passivi che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2019. In tale caso, la dichiarazione doveva essere presentata entro il mese di febbraio 2020 (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010), ossia la scadenza per l’invio della comunicazione LIPE relativa al citato trimestre. Poiché il 29 febbraio 2020 era sabato, il predetto termine scadeva il 2 marzo 2020.
Considerata anche la sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA, Assonime osserva che della predetta facoltà dovrebbero aver fruito solo pochi soggetti passivi. Fra questi ci potrebbero essere quelli stabiliti nella c.d. “zona rossa”, per i quali il termine per inviare la comunicazione LIPE è stato differito al 30 aprile 2020 (DM 24 febbraio 2020).
Alla determinazione del totale IVA a credito da esporre nel rigo VL33 della dichiarazione concorrono solo i versamenti effettuati, come precisato nelle istruzioni a partire dal modello IVA 2019 per il 2018. Per consentire ai soggetti passivi interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di imposta periodica non spontanei, dunque, è stato istituito il quadro VQ.
A fronte del pagamento dei debiti esposti nelle comunicazioni di irregolarità e/o nelle cartelle di pagamento, Assonime ha rilevato che tale quadro consente di “trasformare” in crediti “effettivi” quelli “potenziali” che non è possibile indicare nel rigo VL33 della dichiarazione, a causa dei mancati versamenti dell’IVA periodica. Tuttavia, tale “trasformazione” si verifica solo se, a fronte dei citati pagamenti, emerge una liquidazione definitiva a credito.
Differito il saldo IVA per ASD e federazioni sportive
Infine, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui all’art. 61 comma 2 lett. a) del DL 18/2020 (ante conversione), Assonime ritiene applicabile anche al saldo annuale IVA per il 2019 la possibilità di effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (art. 61 comma 5 del DL 18/2020).