/ Luigi FASCIANO Martedì, 7 aprile 2020
3-5 minuti
Tra le misure maggiormente attese dal Consiglio dei Ministri di ieri, vi erano certamente gli interventi a favore della liquidità delle imprese.
Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Inoltre viene ulteriormente rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria, sia la capacità di generare liquidità.
Sulla base di quanto indicato nella bozza di decreto, che integra quanto già previsto con l’art. 49 del DL 18/2020, la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI viene ampliata sino al 31 dicembre 2020 fino a un importo di 5 milioni di euro e può riguardare tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
La garanzia sarà gratuita sino a fine anno.
Occorre ricordare che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e soggetto beneficiario; i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, nell’ambito dei limiti fissati dalla norma, sono quindi lasciati alla libera contrattazione tra le parti, salvo la determinazione di un tasso massimo per le operazioni di importo sino a 25.000 euro o per le imprese con fatturato sino a 800.000 euro.
In linea generale la percentuale di copertura della garanzia è pari al 90% con una valutazione del merito creditizio secondo il modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo, ma in alcuni casi può anche raggiungere il 100%.
La garanzia al 100% è riconosciuta alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti. I finanziamenti devono:
- prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dal momento di erogazione;
- avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi;
- avere un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non superiore a 25.000 euro.
Una seconda ipotesi di garanzia al 100% è prevista, sempre stando alla bozza di decreto, per le sole PMI con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro e per un limite massimo del 15% dei ricavi medesimi. In questo caso la concessione della garanzia richiede però l’applicazione del modello di valutazione.
In una terza ipotesi si arriva alla garanzia del 100% con l’intervento però di confidi, limitatamente ai soggetti beneficiari con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro. In questo caso i prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro.
Si precisa infine che mentre i casi di applicazione della garanzia al 100% dovrebbero essere immediatamente operativi, l’estensione al 90% per gli altri casi dovrebbe essere soggetta a preventiva autorizzazione della Commissione Europea. In attesa di tale autorizzazione, varrebbe l’estensione all’80% già prevista dall’art. 49 del DL 18/2020.
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Tra le misure maggiormente attese dal Consiglio dei Ministri di ieri, vi erano certamente gli interventi a favore della liquidità delle imprese.
Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Inoltre viene ulteriormente rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria, sia la capacità di generare liquidità.
Sulla base di quanto indicato nella bozza di decreto, che integra quanto già previsto con l’art. 49 del DL 18/2020, la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI viene ampliata sino al 31 dicembre 2020 fino a un importo di 5 milioni di euro e può riguardare tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
La garanzia sarà gratuita sino a fine anno.
Occorre ricordare che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e soggetto beneficiario; i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, nell’ambito dei limiti fissati dalla norma, sono quindi lasciati alla libera contrattazione tra le parti, salvo la determinazione di un tasso massimo per le operazioni di importo sino a 25.000 euro o per le imprese con fatturato sino a 800.000 euro.
In linea generale la percentuale di copertura della garanzia è pari al 90% con una valutazione del merito creditizio secondo il modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo, ma in alcuni casi può anche raggiungere il 100%.
La garanzia al 100% è riconosciuta alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti. I finanziamenti devono:
- prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dal momento di erogazione;
- avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi;
- avere un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non superiore a 25.000 euro.
Una seconda ipotesi di garanzia al 100% è prevista, sempre stando alla bozza di decreto, per le sole PMI con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro e per un limite massimo del 15% dei ricavi medesimi. In questo caso la concessione della garanzia richiede però l’applicazione del modello di valutazione.
In una terza ipotesi si arriva alla garanzia del 100% con l’intervento però di confidi, limitatamente ai soggetti beneficiari con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro. In questo caso i prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro.
Si precisa infine che mentre i casi di applicazione della garanzia al 100% dovrebbero essere immediatamente operativi, l’estensione al 90% per gli altri casi dovrebbe essere soggetta a preventiva autorizzazione della Commissione Europea. In attesa di tale autorizzazione, varrebbe l’estensione all’80% già prevista dall’art. 49 del DL 18/2020.