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Il premio ai dipendenti non spetta in caso di assenza


/ Pamela ALBERTI Venerdì, 10 aprile 2020
5-7 minuti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18 di ieri, torna sul premio ai dipendenti di cui all’art. 63 del DL 18/2020, fornendo ulteriori precisazioni rispetto a quanto chiarito nell’ambito della circolare n. 8/2020 (si veda “Premio ai dipendenti anche in trasferta” del 6 aprile).

La norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” di marzo. L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, in sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, l’Agenzia chiarisce che, in alternativa al criterio basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili (indicato al punto 4.1. della circ. n. 8/2020), può essere utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

La risoluzione fornisce un esempio concreto. Un lavoratore, da contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponendo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo (2 giorni) abbia lavorato in smart working, ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti, per cui al lavoratore spetteranno 11/22 di 100, vale a dire 50 euro.

L’Agenzia chiarisce inoltre che il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Ad esempio, per effetto di un contratto di part time orizzontale, un lavoratore lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponendo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di 50 euro.
Un altro esempio riguarda un contratto di part time verticale. Un lavoratore lavora dal lunedì al giovedì, per cui per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni. Supponendo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.

Viene inoltre precisato che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Ad esempio, in caso di due contratti di part time orizzontale, un lavoratore per effetto di un contratto lavora dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18, quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponendo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22, allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto.

Si consideri il diverso caso in cui un lavoratore per effetto di un contratto lavori da lunedì al mercoledì e per effetto di un altro contratto lavori giovedì e venerdì (due contratti di part time verticale); per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo. Supponendo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l’altra sede solo 4 giorni su 8, allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto.
Il bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

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