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L’emergenza non ferma l’emissione delle fatture


/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO Lunedì, 6 aprile 2020
5-7 minuti

L’emissione delle fatture non è un adempimento che può essere annoverabile fra quelli sospesi per effetto delle disposizioni previste dall’art. 62 del DL 18/2020 (“Cura Italia”) e neppure potrebbe essere invocata, in linea generale, al fine di una posposizione dei termini, la causa di “forza maggiore” prevista dall’art. 6 comma 5 del DLgs. 471/97, posto che solo l’Ufficio competente potrebbe ravvisarne l’eventuale sussistenza, sulla base di specifiche valutazioni.
Questo, in estrema sintesi, uno dei numerosi chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/2020 dell’Agenzia delle Entrate, interamente dedicata all’analisi del DL 18/2020.

Quanto all’esistenza, nell’attuale condizione emergenziale, di una causa che costituisca presupposto per la non punibilità dell’eventuale tardiva emissione della fattura, l’Amministrazione finanziaria, nel documento di prassi, richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 marzo 2019 n. 8175 e 5 novembre 2019 n. 28321), sottolineando come la nozione di “forza maggiore” comporti la contemporanea presenza di un elemento oggettivo, correlato a circostanze “anormali ed estranee all’operatore” e di un elemento soggettivo, “costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale”, mediante adozione di misure appropriate. Essa, come precisato nella C.M. 10 luglio 1998 n. 180, rappresenta una “forza del mondo esterno”, in grado di determinare, “in modo necessario e inevitabile”, la condotta del soggetto.

L’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo che il DL 18/2020 ha introdotto misure di sostegno economico a cittadini e imprese, sospendendo “alcuni adempimenti e versamenti anche tributari”, sottolinea come la fattura, sia essa analogica o elettronica, non rappresenti soltanto un adempimento di natura tributaria, ma costituisca altresì un documento “destinato alla controparte contrattuale”, e, conseguentemente, uno strumento indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente – che, diversamente, si vedrebbe negato l’esercizio di tale diritto per un consistente lasso di tempo –, nonché ai fini della deducibilità fiscale del costo sostenuto (sul punto si veda “Adempimenti IVA sospesi fino al 31 maggio” del 23 marzo).

I soggetti passivi che abbiano effettuato operazioni per le quali si è realizzato il momento impositivo nei dodici giorni antecedenti alla data di interruzione dell’attività saranno quindi tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico (anche eventualmente avvalendosi dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate) o in formato cartaceo (qualora non siano soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica). Viene fatto salvo, tuttavia, il caso in cui sussistano elementi, subordinati alla valutazione dell’Ufficio, che abbiano concretamente realizzato la sussistenza della causa di forza maggiore di cui all’art. 6 comma 5 del DLgs. 471/97, come sopra definita.

Per quanto concerne gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, la soluzione dell’Agenzia delle Entrate è, invece, quella di riconoscere la sospensione ai sensi dell’art. 62 del DL 18/2020, nell’ipotesi in cui, avvenuta la memorizzazione, la trasmissione dei dati non sia contestuale, ma legittimamente differita a un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).
Si tratterebbe quindi di una deroga, del tutto eccezionale, al principio, espresso dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 3/2020, tale per cui la fase di memorizzazione e quella di trasmissione dei dati dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento ai fini tributari.

Per quanto sopra rappresentato, l’Agenzia espressamente riconosce anche la sospensione dell’adempimento consistente nella mera trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi, previsto per i soggetti che ancora non si sono dotati di un registratore telematico (ovvero della procedura web), ai sensi dell’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 e che possono continuare, sino al prossimo 30 giugno, a emettere scontrini o ricevute fiscali.

La sospensione prevista dall’art. 62 del DL “Cura Italia” riguarda anche la compilazione degli elenchi INTRASTAT, sebbene tale adempimento – oltre che a possedere rilevanza fiscale – assuma anche valenza statistica in ossequio al Regolamento Ue n. 638/2004.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate si limita a ricordare la sospensione della scadenza prevista per il 25 marzo 2020 (per i modelli INTRA relativi al mese di febbraio 2020), confermandone il differimento al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. La presentazione posticipata è, comunque, da ritenersi garantita anche per gli elenchi INTRA relativi ai mesi di marzo e aprile 2020 nonché per gli elenchi riferiti al primo trimestre 2020.

Come già chiarito dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la comunicazione n. 96781 del 20 marzo 2020, considerata la valenza statistica della comunicazione, è opportuno che gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette informazioni, effettuino l’invio degli elenchi entro i termini ordinari.

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