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Protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro integrato per la «fase due»


/ Elisa TOMBARI
5-7 minuti

L’imminenza della “fase 2”, ossia la riapertura delle attività produttive sospese dai vari DPCM susseguitisi nell’ultimo periodo per far fronte all’emergenza da COVID-19, ha reso indispensabile l’aggiornamento del Protocollo siglato il 14 marzo tra Governo e parti sociali, le cui prescrizioni, a norma dell’art. 2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, sono in vigore – al momento sino al 3 maggio 2020 – non solo per le imprese aderenti alle associazioni sindacali firmatarie, ma per tutte le imprese le cui attività non sono state sospese.

Il nuovo Protocollo segue di un solo giorno il documento tecnico elaborato dall’INAIL e messo a disposizione della task force guidata da Vittorio Colao: tale documento reca una inedita mappatura delle attività produttive ai fini della valutazione integrata del rischio sulla base di tre diversi parametri e reca indicazioni di carattere generale finalizzate all’individuazione di misure di prevenzione e sicurezza e di carattere organizzativo volte a prevenire il contagio e la sua diffusione negli ambienti di lavoro (si veda “Riapertura delle attività produttive con valutazione dei rischi su tre variabili” del 24 aprile 2020).

È interessante rilevare come entrambi i documenti paiano in più punti ritenere, seppur implicitamente, che il rischio da contagio di COVID-19 – benché ancora indicato come “rischio biologico generico” nel Protocollo del 24 aprile come nel suo predecessore del 14 marzo – rappresenti un rischio da tenere in considerazione nell’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 DLgs. 81/2008.

È significativa, al riguardo, la precisazione, aggiunta nel Protocollo siglato ieri a chiusura del capitolo sui “DPI”, secondo cui “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei”. Il documento tecnico diffuso dall’INAIL precisa al riguardo che “C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno a integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia”.
In senso contrario, ossia per l’irrilevanza del rischio di contagio da COVID-19 ai fini del documento di valutazione dei rischi, si sono espressi nelle scorse settimane l’Ispettorato nazionale del lavoro, la Regione Veneto e anche alcuni esponenti di Confindustria.

Il Protocollo approvato ieri e il documento tecnico dell’INAIL seguono lo stesso impianto di base e talune prescrizioni paiono sostanzialmente sovrapponibili; su taluni profili, tuttavia, il documento elaborato dall’INAIL reca indicazioni più stringenti.

Il Protocollo introduce disposizioni specifiche per l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al virus, richiedendosi la documentazione attestante la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Come già il suo predecessore di marzo, il Protocollo – a differenza del documento dell’INAIL, che pare prevedere un obbligo in tal senso – ribadisce la facoltà del datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea all’atto dell’ingresso in azienda del lavoratore e reca altresì la prescrizione del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro nei luoghi di lavoro (con obbligo di utilizzo, altrimenti, della mascherina e di altri dispositivi di protezione). Viene inoltre introdotta, sulla scorta di quanto disposto nel documento dell’INAIL, la previsione dell’utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni.

Quanto alle misure di carattere organizzativo, il Protocollo sottolinea l’importanza del ricorso al “lavoro a distanza” in fase di riapertura delle attività lavorative, sottolineando altresì la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (in conformità a quanto disposto in proposito dall’art. 18 comma 2 della L. 81/2017).

Sia il Protocollo sia il documento dell’INAIL pongono particolare attenzione alla sorveglianza sanitaria, prevedendosi (quanto al Protocollo) il coinvolgimento del medico competente per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti guariti dall’infezione da COVID-19. Il documento dell’INAIL si spinge a suggerire, per le aziende in cui non è presente un medico competente, la nomina “di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale”. Altresì suggestiva è l’ipotesi di introduzione di una “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i lavoratori di età maggiore di 55 anni, con ricorso a strumenti predittivi innovativi come i “test sierologici di accertata validità”.

Resta da vedere se e come le indicazioni contenute nel Protocollo siglato ieri e nel documento diffuso dall’INAIL verranno rese cogenti dal Governo in vista dell’avvio concreto della “fase 2”, auspicata ormai con grande urgenza da tutti i comparti produttivi.

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