Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro integrato per la «fase due»


/ Elisa TOMBARI
5-7 minuti

L’imminenza della “fase 2”, ossia la riapertura delle attività produttive sospese dai vari DPCM susseguitisi nell’ultimo periodo per far fronte all’emergenza da COVID-19, ha reso indispensabile l’aggiornamento del Protocollo siglato il 14 marzo tra Governo e parti sociali, le cui prescrizioni, a norma dell’art. 2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, sono in vigore – al momento sino al 3 maggio 2020 – non solo per le imprese aderenti alle associazioni sindacali firmatarie, ma per tutte le imprese le cui attività non sono state sospese.

Il nuovo Protocollo segue di un solo giorno il documento tecnico elaborato dall’INAIL e messo a disposizione della task force guidata da Vittorio Colao: tale documento reca una inedita mappatura delle attività produttive ai fini della valutazione integrata del rischio sulla base di tre diversi parametri e reca indicazioni di carattere generale finalizzate all’individuazione di misure di prevenzione e sicurezza e di carattere organizzativo volte a prevenire il contagio e la sua diffusione negli ambienti di lavoro (si veda “Riapertura delle attività produttive con valutazione dei rischi su tre variabili” del 24 aprile 2020).

È interessante rilevare come entrambi i documenti paiano in più punti ritenere, seppur implicitamente, che il rischio da contagio di COVID-19 – benché ancora indicato come “rischio biologico generico” nel Protocollo del 24 aprile come nel suo predecessore del 14 marzo – rappresenti un rischio da tenere in considerazione nell’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 DLgs. 81/2008.

È significativa, al riguardo, la precisazione, aggiunta nel Protocollo siglato ieri a chiusura del capitolo sui “DPI”, secondo cui “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei”. Il documento tecnico diffuso dall’INAIL precisa al riguardo che “C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno a integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia”.
In senso contrario, ossia per l’irrilevanza del rischio di contagio da COVID-19 ai fini del documento di valutazione dei rischi, si sono espressi nelle scorse settimane l’Ispettorato nazionale del lavoro, la Regione Veneto e anche alcuni esponenti di Confindustria.

Il Protocollo approvato ieri e il documento tecnico dell’INAIL seguono lo stesso impianto di base e talune prescrizioni paiono sostanzialmente sovrapponibili; su taluni profili, tuttavia, il documento elaborato dall’INAIL reca indicazioni più stringenti.

Il Protocollo introduce disposizioni specifiche per l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al virus, richiedendosi la documentazione attestante la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Come già il suo predecessore di marzo, il Protocollo – a differenza del documento dell’INAIL, che pare prevedere un obbligo in tal senso – ribadisce la facoltà del datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea all’atto dell’ingresso in azienda del lavoratore e reca altresì la prescrizione del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro nei luoghi di lavoro (con obbligo di utilizzo, altrimenti, della mascherina e di altri dispositivi di protezione). Viene inoltre introdotta, sulla scorta di quanto disposto nel documento dell’INAIL, la previsione dell’utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni.

Quanto alle misure di carattere organizzativo, il Protocollo sottolinea l’importanza del ricorso al “lavoro a distanza” in fase di riapertura delle attività lavorative, sottolineando altresì la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (in conformità a quanto disposto in proposito dall’art. 18 comma 2 della L. 81/2017).

Sia il Protocollo sia il documento dell’INAIL pongono particolare attenzione alla sorveglianza sanitaria, prevedendosi (quanto al Protocollo) il coinvolgimento del medico competente per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti guariti dall’infezione da COVID-19. Il documento dell’INAIL si spinge a suggerire, per le aziende in cui non è presente un medico competente, la nomina “di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale”. Altresì suggestiva è l’ipotesi di introduzione di una “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i lavoratori di età maggiore di 55 anni, con ricorso a strumenti predittivi innovativi come i “test sierologici di accertata validità”.

Resta da vedere se e come le indicazioni contenute nel Protocollo siglato ieri e nel documento diffuso dall’INAIL verranno rese cogenti dal Governo in vista dell’avvio concreto della “fase 2”, auspicata ormai con grande urgenza da tutti i comparti produttivi.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...