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Ultimi giorni per l’utilizzo del vecchio modello di lettera d’intento


/ Mirco GAZZERA, Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA
5-6 minuti

Con il provv. Agenzia delle Entrate n. 96911/2020, è stato aggiornato il modello di dichiarazione d’intento alla luce delle novità previste dal DL 34/2019. Sino al 27 aprile 2020, tuttavia, è ancora consentito utilizzare il modello approvato precedentemente. In questo caso, occorre interrogarsi sulla normativa applicabile.

L’art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento prevedendo, fra l’altro:
- l’eliminazione dell’obbligo, in capo all’esportatore abituale, di consegnare al fornitore la lettera d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni d’intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro);
- la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta (fermo restando il versamento della stessa), per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97).

Per espressa previsione di legge, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 2020 (periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 58/2019). La definizione delle modalità operative per l’attuazione delle stesse è stata demandata, però, a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarebbe stato da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 58/2019, dunque, entro il 29 agosto 2019.

Il provvedimento n. 96911 è stato pubblicato solo in data 27 febbraio 2020 e stabilisce che, a decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate sono rese disponibili a ciascun fornitore nel proprio “Cassetto fiscale”. È stato anche aggiornato il modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e specifiche tecniche, al fine di adeguarli alla normativa vigente. Resta comunque consentito utilizzare il modello approvato in precedenza dal provv. Agenzia delle Entrate n. 213221/2016 sino al 27 aprile 2020 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provv. Agenzia delle Entrate n. 96911/2020).

Nelle more dell’adozione del provvedimento in esame, ci si era interrogati circa l’applicabilità o meno della nuova disciplina già a decorrere dal 1° gennaio 2020 (si veda “Applicazione incerta delle semplificazioni per le lettere d’intento” del 20 gennaio 2020). La questione è stata oggetto anche dell’interrogazione parlamentare n. 5-03673/2020 in cui, fra le righe, sembrerebbe essere stata accolta la tesi dell’applicazione delle novità a partire dall’inizio del 2020, pur in assenza del provvedimento.

I dubbi sulla decorrenza delle nuove disposizioni non appaiono del tutto superati. Anche nella recente circ. Assonime n. 4/2020 è stato sostenuto che le novità previste dal DL 34/2019 in materia di dichiarazioni d’intento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 2 marzo 2020, ossia dal giorno a partire dal quale i fornitori possono consultare sul proprio “Cassetto fiscale” i dati delle lettere d’intento ricevute.

Secondo Assonime, le criticità legate all’individuazione della decorrenza delle nuove disposizioni sussisterebbero anche nel caso di utilizzo del precedente modello di dichiarazione d’intento sino al 27 aprile 2020. In questa situazione, Assonime ritiene che l’esportatore abituale dovrebbe ancora consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata da quest’ultima.

In termini più generali, inoltre, non sarebbe chiaro se sia applicabile integralmente la disciplina anteriore alle modifiche apportate dal DL 34/2019 oppure se si possano comunque considerare non più dovuti gli adempimenti formali per i quali è stata prevista la soppressione (es. numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento e annotazione in apposito registro).
Si osserva, peraltro, che la possibilità di utilizzare ancora il precedente modello di dichiarazione per sessanta giorni (in osservanza dell’art. 3 comma 2 della L. 212/2000) potrebbe non dover essere per forza interpretata come applicabilità in toto della disciplina ante DL 34/2019.

In conclusione, sembra comunque opportuno un intervento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca i dubbi interpretativi sopra evidenziati, facendo salvi eventuali comportamenti pregressi difformi, senza l’irrogazione di sanzioni.


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