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Altri due mesi per la NASpI in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile


/ Mario PAGANO
5-6 minuti

Dalla bozza del decreto c.d. “Rilancio” emergono diverse novità in materia di ammortizzatori sociali, non solo per quelli in costanza di rapporto di lavoro, ma anche per quelli che agiscono in caso di disoccupazione involontaria (come la NASpI e la DIS-COLL), alcune delle quali legate anche al lavoro nel settore agricolo.

La prima novità riguarda la modifica dell’art. 40 comma 1 del DL 18/2020 convertito (Cura Italia) in materia di sospensione delle misure di condizionalità, che passa, dagli attuali due, a quattro mesi. Pertanto, gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI, DIS-COLL, nonché per i beneficiari di integrazioni salariali, sono sospesi fino al 17 luglio 2020. Resta ferma, comunque, la fruizione dei benefici economici da parte del soggetto.

La sospensione pari a quattro mesi opererebbe anche per gli adempimenti in materia di assunzione obbligatoria (ex art. 7 della L. 68/1999), per le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici (ex art. 16 della L. 56/1987), nonché per i termini delle convocazioni da parte dei Centri per l’Impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell’ambito del patto di servizio personalizzato (ex art. 20 comma 3 lett. a) del DLgs. 150/2015).
Tuttavia, la sospensione di cui sopra non trova applicazione per le offerte di lavoro congrue nell’ambito del Comune di appartenenza.

Ulteriore novità prevista dal decreto c.d. “Rilancio” riguarda la proroga dell’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza. In ogni caso, tale misura è limitata ai soli beneficiari della prestazione il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. L’ importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Condizione essenziale affinché il percettore del trattamento di disoccupazione possa fruire della proroga di due mesi del sussidio, è che lo stesso non sia beneficiario delle indennità di 600 euro previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, subordinati e parasubordinati dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020 convertito, nonché delle indennità previste dal decreto “Rilancio”.

Proroga solo se non si è beneficiari dell’indennità di 600 euro

Si sottolinea, inoltre, un’altra importante novità riguardante i percettori di ammortizzatori sociali, questa volta, come accennato in premessa, legata alla promozione del lavoro nel settore agricolo e, più in particolare, alla mancanza di manodopera nei campi emersa in questo periodo di emergenza sanitaria. Infatti, le misure adottate allo scopo di fronteggiare la diffusione del COVID-19, tra le quali rientra il blocco delle frontiere, hanno determinato una netta diminuzione di lavoratori stagionali in tale settore.

Sotto questo punto di vista deve essere interpretata la disposizione contenuta all’interno del decreto “Rilancio”, la quale prevede che, allo scopo di promuovere il lavoro agricolo, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASpI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni (rinnovabili per ulteriori 30 giorni), senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. Inoltre, il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dall’obbligo di comunicazione all’INPS circa l’avvio di attività di lavoro dipendente, di cui all’art. 3 comma 8 del DL 4/2019.

Infine, può essere intesa sempre come una forma di promozione del lavoro in agricoltura anche l’art. 105 comma 1-quinquies del DL 18/2020 convertito. Quest’ultimo prevede che, fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all’art. 74 del DLgs. 276/2003 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Di conseguenza, tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008. Come emerge dal decreto “Rilancio”, tale previsione dovrebbe trovare applicazione non oltre il 31 luglio 2020.

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