/ Pamela ALBERTI
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Agevolate anche le spese condominiali e le pertinenze di categoria catastale diversa da C/1, se previste nell’ambito di un canone unitario. Nell’ambito della circolare n. 11 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per botteghe e negozi rispetto a quanto già precisato nella circolare n. 8/2020 (si veda “Credito d’imposta per botteghe e negozi sul canone pagato” del 4 aprile 2020).
L’art. 65 del DL 18/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi” (si veda “Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi” del 20 marzo).
In sede di conversione in legge del DL 18/2020, è stato introdotto il comma 2-bis al citato art. 65, in base al quale il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR, rendendo di fatto l’agevolazione fiscalmente irrilevante in capo al beneficiario.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 11 di ieri, ha risposto a specifici quesiti in merito alle spese agevolabili.
Una prima questione riguarda le spese condominiali. In particolare, è stato chiesto se, ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone).
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Una seconda questione posta riguarda la fattispecie di locazione del negozio con una pertinenza. Nello specifico, è stato chiesto se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3) – laboratori per arti e mestieri –, con canone unitario, si possa beneficiare, per entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi.
Pertinenze utilizzate per lo svolgimento dell’attività
Secondo l’Agenzia delle Entrate in tal caso il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Tale posizione dell’Agenzia risulta sicuramente più favorevole rispetto a quanto ci si poteva attendere alla luce dei precedenti chiarimenti.
La circolare n. 8/2020 (risposta 3.2) ha infatti precisato che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), dando quindi rilevanza alla classificazione catastale dell’immobile in C/1 ed escludendo i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.
Resta comunque ferma l’esclusione degli immobili rientranti nell’ambito di un contratto d’affitto di ramo d’azienda, secondo quanto chiarito nelle FAQ dal MEF.
Sotto un diverso profilo, si rileva che secondo indiscrezioni sarebbe allo studio del Governo un credito d’imposta pari al 100% per tre mensilità sugli affitti commerciali, riconosciuto alle imprese che hanno subito un calo del fatturato per effetto della situazione di emergenza sanitaria.