/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO
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L’obbligo di emissione della fattura – sia essa analogica o elettronica – non rientra fra gli adempimenti compresi nel perimetro di applicazione del disposto di cui all’art. 7 comma 1 lettera h) del DL 70/2011, in forza del quale possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione finanziaria “che scadono il sabato o in un giorno festivo”.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 129 pubblicata nella giornata di ieri.
Il caso, tutt’altro che infrequente, riguarda un soggetto passivo il quale, dovendo certificare un’operazione effettuata in data 31 dicembre 2019, ha emesso (cioè a dire: trasmesso al Sistema di Interscambio) la fattura il 13 gennaio 2020, essendo il 12 un giorno festivo, ritenendo applicabile anche a tale fattispecie il già citato art. 7 del DL 70/2011.
Va innanzitutto ricordato che alla luce di quanto disposto dall’art. 21 del DPR 633/72 e dei numerosi chiarimenti di prassi in merito (fra tutti la circolare Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019 n. 14):
- la fattura “immediata”, analogica o cartacea, deve essere emessa entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione così come determinata dall’art. 6 del DPR 633/72;
- la fattura deve contenere la data di effettuazione dell’operazione, qualora sia diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72);
- nella e-fattura (cioè nel file XML in caso di documento in formato elettronico mediante SdI) deve essere indicata la data in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata, mentre quella di emissione è valorizzata dal SdI “all’atto della trasmissione del file al sistema”.
Ciò premesso, qualora la trasmissione avvenga oltre i termini previsti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, il documento si dovrà considerare emesso tardivamente con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. 471/97, in misura pari a un importo:
- tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, la fattura costituisce un documento destinato “alla controparte contrattuale”, atteso che ai sensi della normativa nazionale e comunitaria (cfr. art. 178 della Direttiva 2006/112/Ce), il possesso della fattura rappresenta un elemento indispensabile affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente (si vedano “Adempimenti IVA sospesi fino al 31 maggio” del 23 marzo e “L’emergenza non ferma l’emissione delle fatture” del 6 aprile 2020).
La disposizione agevolativa che consente il differimento degli adempimenti qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione economico-finanziaria. Nel caso di specie, però, l’emissione della fattura interessa, come detto, anche una terza parte, per la quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza.
In estrema sintesi, qualora la trasmissione del file al SdI sia avvenuta a tredici giorni dall’effettuazione dell’operazione, dovrà applicarsi la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, benché in misura fissa (da 250 a 2.000 euro), in considerazione del fatto che l’emissione è comunque avvenuta entro il termine per la liquidazione del tributo.
Chiarimento conforme alla prassi precedente
Le conclusioni contenute nel documento di prassi in commento sono sostanzialmente conformi a quelle già espresse dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 3 aprile 2020 n. 8, concernenti i termini di emissione delle fatture per i soggetti la cui attività era stata sospesa a causa dell’emergenza da COVID-19.
Anche in tale circostanza, infatti, veniva sottolineato come l’adempimento, per le sue caratteristiche, non poteva essere ricompreso fra quelli sospesi dal decreto “Cura Italia”, sicché i soggetti passivi che avessero effettuato operazioni nei dodici giorni antecedenti alla data dell’interruzione dell’attività sarebbero stati comunque tenuti a emettere la fattura, in formato elettronico o analogico.