/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO
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La presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR nel corso del periodo di sospensione degli adempimenti non preclude la possibilità di compensare “orizzontalmente” il credito IVA, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello da cui il credito emerge. Lo ha indicato l’Agenzia delle Entrate, nella corposa circolare n. 11 di ieri, dedicata ai decreti emanati in seguito al verificarsi dell’emergenza sanitaria.
Il chiarimento rappresenta un’utile conferma per quei soggetti passivi IVA che sono tenuti a versare imposte o contributi entro il termine del 18 maggio 2020 (in assenza dei requisiti per sospendere i versamenti o su base volontaria) e che, quindi, possono ancora presentare la dichiarazione annuale per il 2019 o l’istanza di rimborso relativa al primo trimestre 2020, entro domani (8 maggio 2020), potendo compensare l’eventuale credito IVA, se d’importo superiore a 5.000 euro, a partire dal decimo giorno successivo (art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97).
Laddove, invece, non sia tempestivamente presentata la dichiarazione annuale o il modello TR, viceversa, è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA superiore a 5.000 euro e, nel caso di istanza di rimborso, gli Uffici non potranno procedere all’esecuzione del rimborso stesso.
Con la circolare n. 11 di ieri, si è avuta, dunque, l’espressa conferma della sospensione e della possibilità di presentare entro il 30 giugno 2020 (art. 62 del DL 18/2020):
- la dichiarazione IVA riferita al 2019;
- il modello TR riferito al primo trimestre 2020;
- la comunicazione della liquidazione periodica (LIPE) riferita al primo trimestre 2020;
- il c.d. “esterometro” riferito al primo trimestre 2020.
In precedenza, l’Amministrazione finanziaria si era pronunciata solamente rispetto alla presentazione degli elenchi INTRASTAT, confermandone il differimento al 30 giugno, ma invitando alla trasmissione telematica chi fosse in grado di provvedere (circolare n. 8/2020 e nota Dogane e Monopoli n. 97600/2020).
Con i chiarimenti di ieri, è precisato che si intende differita al 30 giugno anche la presentazione del modello INTRA 12, i cui termini siano in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
È, inoltre, differita dal 31 maggio al 30 giugno 2020 la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.
La sospensione vale anche per altri adempimenti tributari non espressamente richiamati nella circolare n. 11/2020, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 62 del DL 18/2020, come la comunicazione dovuta dalle piattaforme digitali per le vendite a distanza del primo trimestre 2020 (art. 13 del DL 34/2019) o come la comunicazione delle operazioni in contanti degli operatori turistici (art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012).
Nulla si dice, invece, su adempimenti propedeutici all’esercizio di un diritto, come la dichiarazione di inizio attività o l’istanza di iscrizione al VIES, rispetto ai quali l’adempimento sembrerebbe comunque dovuto, in analogia al principio per cui è dovuta la preventiva presentazione del modello TR al fine dell’utilizzo del credito maturato.
La circolare n. 11/2020 si sofferma anche sull’acquisto di dispositivi di protezione individuale, riconoscendo la non applicazione dell’IVA all’importazione (provv. Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 107042/2020) in tutti i casi in cui il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dal provvedimento. Si attribuisce, dunque, il beneficio anche alle importazioni effettuate da soggetti diversi da quelli richiamati dalla decisione Commissione Ue n. 491/2020, includendo le operazioni effettuate “per conto” dei soggetti indicati.
Modello IVA al 30 giugno anche per i non residenti
Tra gli altri chiarimenti degni di nota della circolare n. 11/2020, sebbene oltre il termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2019, c’è anche il riconoscimento della sospensione degli adempimenti tributari (art. 62 del DL 18/2020) anche per i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano nominato un rappresentante fiscale o che si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia (art. 35-ter del DPR 633/72).
Pertanto, anche i soggetti non residenti possono presentare, senza sanzioni, la dichiarazione IVA per l’anno 2019 entro il più ampio termine del 30 giugno 2020.
Una soluzione di questo tipo è coerente con la finalità della norma che sospende gli adempimenti tributari, il cui intento è quello di non gravare gli operatori in conseguenza dell’emergenza sanitaria, oltre che rispettosa del principio comunitario di non discriminazione, almeno per quanto riguarda la presentazione da parte di soggetti stabiliti in altri Stati dell’Unione europea (si veda “Società non residenti in cerca di conferme per gli adempimenti IVA 2020” del 9 aprile 2020).