/ Elio Andrea PALMITESSA
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In arrivo una sospensione generalizzata dei termini di pagamento di somme intimate mediante avvisi di accertamento, di liquidazione e avvisi bonari.
Anche i versamenti scaturenti da dilazioni dei ruoli e dalla c.d. pace fiscale sono intaccati.
La bozza di decreto legge “Rilancio” dà così un po’ di respiro ai contribuenti in questo periodo di emergenza epidemiologica.
Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, se scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio possono essere effettuati, senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il 30 settembre 2020. Le somme potranno essere dilazionate in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal settembre 2020 (a quanto pare, il contribuente avrà in questo modo una ulteriore possibilità di rateazione, forse alternativa all’art. 3-bis del DLgs. 462/97).
Viene prevista anche una generale sospensione dei versamenti di tutte le somme (prima rata o rate successive) derivanti da accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, così come per diversi accertamenti in tema di registro, ipocatastali e successioni/donazioni e per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta.
La proroga richiede che il termine di versamento scada tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: il pagamento andrà eseguito entro il 30 settembre 2020, senza aggravio di sanzioni e interessi, anche con possibilità di rateazione sino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
Mediante infelice tecnica legislativa, si prevede una proroga/sospensione dei termini di versamento/per il ricorso di primo grado relativi agli atti in tema di imposte d’atto e a quelli definibili ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97 (in pratica, accertamenti esecutivi e alcuni tipi di avvisi di liquidazione come il recupero prima casa): se il termine di pagamento scade tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il ricorso slitta al 30 settembre 2020.
Peccato che il termine dell’art. 15 del DLgs. 218/97 coincida con il termine per il ricorso. Su questi aspetti, gli interpreti dovranno quindi armarsi di idee per raccordare le varie norme.
Molte sono le novità sul versante della riscossione.
In primo luogo, la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi slitta dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020. Questa disposizione, per gli accertamenti esecutivi, va a sovrapporsi con quanto appena detto: gli accertamenti esecutivi sono infatti passibili di acquiescenza.
Le dilazioni dei ruoli in essere dall’8 marzo 2020 e quelle richieste sino al 31 agosto decadono non con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (come avviene a regime) ma di dieci rate.
Inoltre, le rate da rottamazione dei ruoli (artt. 3 e 5 del DL 119/2018) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti che scadono nel corso del 2020 possono essere pagate entro il 10 dicembre 2020 senza che salti la rottamazione.
Poi, i debitori che, avendo aderito a questi istituti, sono decaduti nel 2019, possono dilazionare il debito ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, cosa in origine vietata dal DL 119/2018.
Blocchi dei pagamenti delle P.A. e pignoramenti di salari/stipendi sospesi
Si introduce, relativamente alle altre definizioni del DL 119/2018 (definizione delle liti, dei verbali...) una proroga al 30 settembre 2020 delle rate che scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Altra modifica molto importante: dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 non opera il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73.
Sino al 31 agosto 2020 sono poi sospesi i pignoramenti presso terzi disposti da Agenzia delle Entrate-Riscossione e dai concessionari locali, aventi ad oggetti salari, stipendi e altre indennità concernenti il rapporto di lavoro e pensioni.
Le somme pignorate non sono soggette, sino alla fine di agosto, a vincolo di indisponibilità.