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Versamenti del 18 maggio sulla base del calo del fatturato


/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA
5-6 minuti

I versamenti di IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali IRPEF, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, in scadenza il 18 maggio 2020 (primo giorno lavorativo successivo al giorno 16), sono sospesi per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, il cui fatturato o i cui corrispettivi si siano ridotti di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019:
- qualora i ricavi o compensi non abbiano superato 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (vale a dire l’anno d’imposta 2019, per i soggetti “solari”);
- in ogni caso, per i soggetti il cui domicilio fiscale, sede legale o sede operativa si trova nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti i cui ricavi o compensi sono stati superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, invece, la sospensione dei versamenti è riconosciuta qualora la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di aprile 2020, abbia superato la più elevata soglia del 50% rispetto al mese di aprile 2019.
Tali condizioni ai fini dei versamenti sono stabilite dall’art. 18 del DL 23/2020 (decreto “liquidità”), in corso di conversione in legge.

Tra i versamenti in scadenza, si segnala, in particolare, il versamento dell’IVA periodica per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale (art. 7 del DPR 542/99).
La circolare Agenzia delle Entrate n. 9/2020, riprendendo il tenore letterale della norma appena citata, nel § 2.1 (“Ambito applicativo”) ha illustrato che beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nel mese di maggio coloro che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (o di almeno il 50%) nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Successivamente, nel § 2.2.6, con specifico riferimento alla riduzione del fatturato per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente, richiamando nuovamente il dato letterale della norma, viene precisato che la verifica per la riduzione del fatturato o dei corrispettivi va eseguita con riferimento ai soli mesi di marzo e aprile (2020 e 2019) anche da parte di tale categoria di soggetti.

Il chiarimento appare riferito sia ai versamenti in scadenza ad aprile 2020 (ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL) che a quelli in scadenza a maggio 2020 (IVA trimestrale, oltre a ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL) con l’intento di escludere una valutazione del fatturato o dei corrispettivi che includa anche i mesi di gennaio e febbraio (in quanto precedenti alla diffusione dell’emergenza sanitaria e, comunque, estranei al disposto dell’art. 18 del DL 23/2020).

Tale soluzione appare parzialmente incrinata dalla più recente circolare Agenzia delle Entrate n. 11/2020 (§ 2.16), ove si afferma che, nel caso di soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo o a un Gruppo IVA, “qualora una o più società liquidino l’IVA con cadenza periodica trimestrale, può essere sospeso un importo pari al saldo a debito riferibile ai soli mesi di marzo e/o aprile 2020”.

Il pensiero formulato nella circolare n. 11/2020, per quanto circoscritto alla liquidazione IVA di gruppo o agli aderenti a un Gruppo IVA, appare di segno parzialmente diverso rispetto ai chiarimenti più generali della circolare n. 9/2020. Difatti, per il primo trimestre 2020, la sospensione riguarderebbe solo marzo, mentre dovrebbe essere versata l’imposta per i mesi di gennaio e febbraio 2020.

Se, da un lato, una interpretazione di questo tipo sembrerebbe in linea con la ratio del DL 23/2020, le cui misure sono volte a salvaguardare le imprese che siano colpite da un calo di liquidità nel mese di marzo (o aprile) 2020, dall’altro lato richiederebbe ai soggetti passivi IVA di effettuare una liquidazione trimestrale “innaturale” (separando il mese di marzo 2020, rispetto ai precedenti mesi di gennaio e febbraio).

Per fusione, somma dei fatturati delle singole società

Tra gli altri chiarimenti relativi ai versamenti in scadenza, rinvenibili nella circolare n. 11, si segnala anche la modalità di calcolo della riduzione del fatturato nell’ipotesi di fusione.
Viene infatti precisato che, nel caso di fusione per incorporazione, la riduzione del fatturato prevista dall’art. 18 del DL 23/2020 deve essere calcolata confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi ai mesi di marzo e aprile 2019.

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