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Contributo a fondo perduto anche per le società tra professionisti


/ Salvatore SANNA
5-7 minuti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15 pubblicata sabato scorso, ha fornito i primi chiarimenti sul contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020, le cui istanze possono essere presentate da oggi.

Con riferimento all’ambito soggettivo, lo stesso comprende i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, “titolari di partita IVA”, fatte salve le specifiche esclusioni previste al comma 2 dell’art. 25 (professionisti iscritti a cassa, dipendenti, etc).

In particolare, la circolare elenca i seguenti soggetti:
- imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa;
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (tra cui spa, sapa e srl);
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime d’impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

La circolare precisa, inoltre, che rientrano tra i destinatari del contributo anche le società tra professionisti.
Secondo l’Agenzia, rileverebbe la circostanza che il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d’impresa, “indipendentemente dal fatto che i soci ricadano” o meno nelle ipotesi di esclusione di cui al comma 2. A ben vedere, posto che il bonus si applica anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, la qualifica reddituale dovrebbe risultare irrilevante ai fini dell’accesso al contributo.

Nulla viene detto, invece, con riferimento alle associazioni professionali (cfr. “Contributo a fondo perduto anche per gli studi associati” del 27 maggio).
Nel documento di prassi, tuttavia, si desume in più punti che l’eventuale esclusione dei soci dal contributo non incide sul diritto della società a percepirlo. È il caso, ad esempio, dei soci di una società che siano anche dipendenti della stessa. Il comma 2 dell’art. 25 del DL 34/2020 esclude espressamente i lavoratori dipendenti dal contributo, ma, secondo l’Agenzia, la società “avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, sussistendone gli ulteriori requisiti”. Non si vede quindi come analogo principio non possa operare anche per gli studi associati composti da professionisti iscritti a Cassa.

La circolare precisa altresì che, non essendo prevista alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti in regime forfetario.

Quanto alle esclusioni, non rientrano tra i soggetti beneficiari gli enti e le persone fisiche che producono redditi “non inclusi tra quelli d’impresa o agrario” (e lavoro autonomo), come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67 del TUIR.

Viene inoltre precisato che, con l’intento di non determinare la sovrapposizione delle due agevolazioni, sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto i professionisti e i collaboratori coordinati continuativi iscritti alla gestione separata (art. 27 del DL 18/2020) e i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 38 del DL 18/2020.
Con specifico riferimento all’art. 27, l’Agenzia non sembra considerare che alcuni professionisti iscritti alla gestione separata non possono beneficiare dell’indennità ex art. 27 in quanto titolari di pensione. Non è chiaro se si tratti di una semplificazione espositiva ovvero se l’Agenzia, valorizzando la ratio complessiva degli interventi di sostegno legati all’emergenza COVID-19, abbia voluto affermare l’esclusione dal beneficio di cui sopra di tutti i professionisti iscritti alla gestione separata.

L’Agenzia si sofferma anche sull’esclusione prevista dal comma 2 dell’art. 25 per i lavoratori dipendenti con una soluzione, apprezzabile nella sua finalità di ampliare l’ambito soggettivo della disposizione, ma che lascia alcuni dubbi in ordine alla sua coerenza con la formulazione legislativa.
Secondo la circolare, il comma 2 conterrebbe una disposizione di chiusura finalizzata a stabilire che il contributo non spetta ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di “lavoratore dipendente”. Come ciò possa avvenire, considerato che la norma non si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente, l’Agenzia non lo precisa. Afferma tuttavia che le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) e che sono anche lavoratori dipendenti possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 in relazione alle predette attività, ove ammesse al contributo.

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