Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Contributo a fondo perduto con calcolo differenziato per inizio attività dal 2019


/ REDAZIONE
4-6 minuti

Il provvedimento n. 230439/2020, che ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (presentabile dal prossimo lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto 2020), ha fornito anche alcune indicazioni in merito al calcolo del contributo per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. Tali soggetti, si ricorda, possono accedere all’agevolazione senza dover rispettare il requisito del calo del fatturato/corrispettivi (art. 25 comma 4 del DL 34/2020).

Il provvedimento dispone inoltre che il contributo spetti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, ma in data antecedente il 1° maggio 2020 (provv. n. 230439/2020, § 4.2). Infatti, secondo quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell’istanza, il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. L’unica eccezione prevista dalle istruzioni riguarda il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il contributo è determinato diversamente in relazione all’ammontare del calo del fatturato.
Con riferimento ai soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio 2019 e aprile 2019, se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativo (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019, a prescindere dall’importo posto che per tali soggetti non è rilevante il requisito dei 2/3), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore). Nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).

A titolo esemplificativo, si supponga che l’attività sia iniziata il 1° marzo 2019 con ricavi complessivi a fine anno pari a 850.000 euro. Sulla base di quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell’istanza, ai fini dell’individuazione della percentuale di contributo i ricavi non devono essere ragguagliati ad anno.
Ne consegue che qualora il fatturato di aprile 2020 sia pari a 0 e il fatturato di aprile 2019 sia stato pari a 85.000, la differenza è “negativa” e pertanto il contributo sarà pari a 12.750 (15% di 85.000).

Nel caso in cui l’attività sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019 (ad esempio, il 1° maggio 2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero.
Pertanto le istruzioni precisano che ai soggetti in questione spetta solo il contributo minimo (1.000 per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi).

Mancano indicazioni sui criteri per individuare il momento di inizio attività

Né il provvedimento né le istruzioni per la compilazione del modello forniscono però precise indicazioni sui criteri per individuare il momento di inizio attività.
Con riferimento all’agevolazione Tremonti disposta dalla L. 383/2001, contenente un criterio applicativo assimilabile, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di precisare che ove “la società di capitali risulti in seguito regolarmente iscritta nel registro delle imprese, la data di stipulazione dell’atto costitutivo è il momento cui occorre far riferimento per individuare l’inizio dell’attività, rilevante ai fini del beneficio fiscale” (ris. n. 93/2002).
Con riferimento invece agli imprenditori individuali, sempre nello stesso contesto interpretativo, si puntualizzò che rileva l’inizio attività desumibile dal modello di dichiarazione ai fini IVA (circ. n. 90/2001).

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...