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Primo esterometro del 2020 entro il 30 giugno


/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA
5-7 minuti

Il 30 giugno 2020 scade il termine per la presentazione del c.d. “esterometro” per le operazioni del primo trimestre 2020 che intercorrono con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015).
Anche il suddetto adempimento rientra, infatti, tra quelli che hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti tributari prevista dall’art. 62 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), convertito in legge (L. 27/2020). Lo ha chiarito la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/2020 (§ 2.1), confermando il differimento al 30 giugno del termine originariamente previsto per il 30 aprile 2020.

Per effetto dell’art. 16 comma 1-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), la comunicazione ha assunto periodicità trimestrale, a decorrere dalle operazioni relative al mese di novembre 2019 (cfr. risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum del 13 gennaio 2020).

In base alla nuova formulazione dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati è, quindi, “effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.
Il termine per la comunicazione del secondo trimestre 2020 è, dunque, quello del 31 luglio 2020 (termine da ritenersi confermato non rientrano nell’ambito temporale della sospensione dei versamenti prevista dal DL “Cura Italia”).

Sotto il profilo oggettivo, si rammenta che costituiscono oggetto di trasmissione all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019), senza ulteriori limitazioni.
Secondo Assonime (circolare n. 10/2019), per gli acquisti da soggetti non residenti in Italia, dovrebbero essere comunicate le sole fatture ricevute sottoposte a registrazione.

Sono da comunicare, pertanto, anche le operazioni che non assumono rilevanza ai fini IVA nel territorio dello Stato (risposta Agenzia delle Entrate n. 85/2019), nonché le operazioni esenti (risposta n. 91/2020). Inoltre, rientrano negli obblighi comunicativi le operazioni nei confronti di “privati”, sempreché il cessionario o committente non sia stabilito in Italia (risposta n. 85/2019).
È fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie (risposta n. 327/2019).

La comunicazione non è dovuta nei casi in cui:
- sia stata emessa una bolletta doganale, comprese le cessioni all’esportazione (risposta n. 130/2019);
- sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica, trasmessa mediante Sistema di Interscambio.

A quest’ultimo proposito, è da ricordare che, in termini generali, le fatture relative al primo trimestre 2020, comprese quelle emesse successivamente all’8 marzo 2020, non erano annoverabili tra gli adempimenti sospesi per effetto del “Cura Italia” (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2020).

Nel caso di acquisti da soggetti non residenti effettuati con il meccanismo del reverse charge (art. 17 comma 2 del DPR 633/72), è stato chiarito che:
- laddove sia richiesta l’integrazione della fattura ricevuta (acquisti da soggetti Ue), è indispensabile effettuare la comunicazione (FAQ Agenzia delle Entrate n. 122/2019);
- per gli acquisti da soggetti extra Ue, è consentita l’emissione di autofattura in formato elettronico via Sistema di Interscambio, in luogo della comunicazione in esame (circolare n. 14/2019).

Sotto il profilo soggettivo, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non residenti identificati direttamente ai fini IVA in Italia o mediante nomina di un rappresentante fiscale, in quanto soggetti non stabiliti in Italia (e che, quindi, non rientrano nei limiti di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015).
Sono, inoltre, esonerati i soggetti che adottano il regime forfetario per i lavoratori autonomi o il regime c.d. “di vantaggio”.

In caso di errori od omissioni, nella comunicazione del primo trimestre 2020, regolarizzati oltre il menzionato termine del 30 giugno 2020, saranno dovute le sanzioni di cui art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97. A decorrere dal 30 giugno dovranno, quindi, essere computate le riduzioni ai fini dell’istituto del ravvedimento operoso.

In scadenza anche la presentazione degli INTRA

Entro il 25 giugno 2020 è, invece, dovuta la presentazione degli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di maggio 2020, non applicandosi la sospensione dei termini di cui all’art. 62 del DL “Cura Italia” (riguardante i soli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020).

Si tratta di una peculiarità, giacché, è possibile presentare entro il 30 giugno 2020 gli elenchi relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, nonché gli elenchi per il primo trimestre 2020.
Per gli elenchi la cui presentazione scadeva nel periodo di sospensione, era stato comunque fatto invito agli operatori ad effettuare l’invio nei termini ordinari, considerata anche la valenza statistica dell’adempimento (nota Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 97600/2020; circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2020).

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