Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Sanzioni pesanti per il contributo a fondo perduto


/ Paola RIVETTI
5-7 minuti

In questi primi giorni di presentazione dell’istanza per la richiesta di contributo a fondo perduto, un po’ su tutta la stampa specializzata si susseguono interventi volti ad evidenziare le numerose incertezze applicative che caratterizzano la disposizione.
Complici una norma di fattura scadente e una prima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 15/2020, in alcuni punti discutibile e in altri lacunosa, i professionisti si trovano a dover fronteggiare numerose incognite: dagli studi associati, alle società in liquidazione, alle imprese in crisi e così via.

Se non fosse che stiamo parlando di una misura emergenziale diretta a compensare in piccola parte i danni subiti dagli operatori economici per effetto del lockdown, il suggerimento dovrebbe essere quello di attendere ulteriori approfondimenti da parte dell’Agenzia in modo da ridurre il rischio di errori.

Questo perché il quadro sanzionatorio risulta essere particolarmente pesante; l’art. 25 del DL 34/2020 richiama infatti l’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 relativo ai crediti inesistenti indebitamente compensati, per i quali la sanzione è dal 100% al 200%.
Quindi chi richiede un’agevolazione che poi si rivela non dovuta in tutto o in parte deve mettere in conto la restituzione del contributo indebitamente riscosso e una sanzione di un importo pari almeno al contributo stesso potenzialmente elevabile fino al doppio.

A questo si deve aggiungere che le somme derivanti dal recupero dei crediti inesistenti possono essere richieste entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito stesso, e possono, in caso di mancato pagamento, essere iscritte nei ruoli straordinari ex art. 15-bis del DPR 602/73, con integrale riscossione di imposte e sanzioni anche in presenza di ricorso.
Nel nostro caso il Fisco avrà tempo fino al 31 dicembre 2028 per controllare la corretta fruizione del contributo e quindi fino a tale data dovrà essere conservata la documentazione di supporto.

 Inoltre, non è mai ammessa la definizione agevolata della sanzione ai sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97.
In linea generale, potrebbe essere anche una scelta legislativa condivisibile, se inserita in un contesto normativo e interpretativo consolidato e non nell’attuale ginepraio della decretazione d’urgenza.
Basti ricordare quanto è avvenuto, seppur in altro ambito e con altro interlocutore, con riguardo all’indennità per gli amministratori di srl (si veda “L’INPS chiude all’indennità per gli amministratori” del 4 giugno 2020) per ritenere tutt’altro che infondati i timori di cambi di rotta, inaspettati e tardivi.

Detto questo, chi è comunque chiamato dai propri clienti ad agire tempestivamente nella richiesta del contributo a fondo perduto, deve considerare che è possibile presentare una rinuncia al contributo facendo ricorso allo stesso modello utilizzato per la richiesta, nel quale si deve barrare la casella relativa alla rinuncia.

Purtroppo, secondo le istruzioni al modello, la rinuncia deve riguardare sempre il totale del contributo per cui, se a seguito di eventuali futuri “chiarimenti” il contributo deve essere ricalcolato, occorre rinunciare all’istanza.
A tal riguardo, si deve segnalare che, sempre secondo le istruzioni, è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto, solo se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza (seconda ricevuta).

Se, invece, la seconda ricevuta è già stata emessa, non sembrano esserci alternative: o il beneficiario rinuncia del tutto al contributo, non potendolo più richiedere una seconda volta oppure attende l’eventuale recupero che, a questo punto, dovrebbe essere parziale, ma con le sanzioni piene e l’integrale iscrizione a ruolo.

Osservato che una previsione come quella contenuta nelle istruzioni al modello sembra censurabile in quanto in contrasto con il principio di emendabilità dell’errore commesso dal contribuente in buona fede, la circolare n. 15/2020 precisa che se la rinuncia è effettuata:
- prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente, non si applicano sanzioni;
- dopo che il contributo sia stato accreditato sul conto corrente, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni. A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni da ravvedimento operoso, con decorrenza dei termini ivi indicati dalla data di effettiva percezione del contributo.

In caso di ravvedimento, la sanzione è sempre del 100%, con le riduzioni previste dalla norma (es. 1/9 se il ravvedimento avviene nei 90 giorni dalla data di percezione del contributo).

Quanto alle modalità di restituzione, la circolare non contiene indicazioni, ma si legge nella Guida dell’Agenzia delle Entrate che il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante F24, senza possibilità di compensazione.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...