/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO
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Mentre per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private non esistono margini di sorta, qualche spiraglio di accesso al contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del DL 34/2020, pare poter sussistere per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori dello spettacolo che non possono beneficiare dell’indennità originariamente prevista dal decreto Cura Italia.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), il contributo a fondo perduto ivi disciplinato non spetta, tra gli altri:
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96.
I contribuenti che hanno diritto alla percezione dell’indennità prevista dall’art. 27 del DL 18/2020 sono i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I contribuenti che hanno diritto alla percezione dell’indennità prevista dall’art. 38 del DL 18/2020 sono i lavoratori iscritti al Fondo pensioni “Lavoratori dello spettacolo”, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50,000 euro, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Mentre, per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, l’esclusione dal perimetro soggettivo dei beneficiari del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del DL 34/2020, è prevista in quanto “tali”, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori dello spettacolo l’esclusione è prevista solo in quanto “contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste” dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.
Questa differenza di impostazione rende legittimo ipotizzare che i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo che non rientrano tra i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, in quanto titolari di pensione o di rapporti di lavoro dipendente, oppure, relativamente ai lavoratori dello spettacolo, perché superano la soglia reddituale di 50.000 euro prevista dall’art. 38, non siano compresi tra le esclusioni soggettive contemplate dal comma 2 dell’art. 25 del DL 34/2020 e possano dunque beneficiare del relativo contributo a fondo perduto ivi disciplinato, purché sussistano i relativi requisiti e la condizione del calo del fatturato e dei corrispettivi.
A dire il vero, a livello sistematico, questa ricostruzione pare foriera di generare un quadro del tutto illogico, essendo evidente che logica sarebbe invece una interpretazione volta a concludere che chi, pur rientrando potenzialmente nel perimetro soggettivo delle indennità, è stato ritenuto “escludibile” perché titolare di pensione o di lavoro dipendente, non possa che considerarsi escluso anche dal contributo a fondo perduto che risponde appunto alla medesima logica di aiuto.
A ingarbugliare il tutto è però la sorprendente interpretazione della circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2020 n. 15 (§ 1) relativa alla disciplina del contributo a fondo perduto, secondo la quale l’espressa esclusione dei lavoratori dipendenti dal perimetro soggettivo dei beneficiari del contributo a fondo perduto va letta come norma “di chiusura” e non come norma volta a escludere tout court gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo che sono anche titolari di rapporti di lavoro dipendente, aggiungendo peraltro che altrettanto vale con riguardo al caso di chi è titolare di trattamento pensionistico.
È chiaro che, con questa interpretazione, tornano in gioco per il contributo a fondo perduto gli artigiani e i commercianti, titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che erano stati esclusi dall’analoga indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020.
Ecco allora che, se, grazie all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate tornano in gioco questi, non si capirebbe perché non dovrebbero tornare in gioco i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo che, in ragione della loro natura di titolari di pensione o rapporti di lavoro dipendente, sono stati esclusi dalle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.