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Sul contributo a fondo perduto per i professionisti non ci sono più equivoci


/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO
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Dopo i chiarimenti di sabato dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 15/2020), sul perimetro soggettivo di chi può beneficiare del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), è il caso di non parlare più di equivoco con riguardo all’esclusione dei liberi professionisti, ma di deliberata volontà.

Non c’è più solo l’evidente incongruenza di un contributo a fondo perduto che la norma riconosce a persone fisiche con partita IVA individuale che svolgono attività economica nel settore dell’artigianato, del commercio, dei servizi informatici e mille altri ancora, ma rigorosamente no alle persone fisiche con partita IVA individuale che svolgono attività economica nel settore dei servizi professionali.

C’è adesso anche la conferma ufficiale che, se quella stessa attività economica nel settore dei servizi professionali viene svolta nella forma di società tra professionisti, invece che in forma individuale, il contributo a fondo perduto allora spetta.
Alla discriminazione orizzontale tra persone fisiche, in funzione della tipologia di attività economica svolta dal lavoratore autonomo, si assomma dunque la discriminazione verticale all’interno della medesima attività economica.

Un artigiano, un commerciante e un consulente informatico che fatturano 60.000, 90.000, 120.000 euro e svolgono la propria attività economica indipendente nel proprio laboratorio, negozio e ufficio, con l’ausilio di dipendenti e collaboratori, possono beneficiare di un contributo a fondo perduto parametrato al calo di fatturato nel mese di aprile, con un minimo garantito di 1.000 euro.
Un libero professionista che fattura 60.000, 90.000, 120.000 euro e svolge la propria attività economica indipendente nel proprio studio, con l’ausilio di dipendenti e collaboratori, non può beneficiare di alcunché, neppure se il calo di fatturato è stato totale.

In compenso, una società tra professionisti che fattura 4 milioni di euro può rientrare nel contributo a fondo perduto.
In questa vera e propria Caporetto dell’equità e del buon senso, immolati sull’altare di un pregiudizio evidente nei confronti dei professionisti, resta invece incerta la posizione delle associazioni professionali, perché, nonostante queste ultime siano innumerevoli volte più numerose delle società tra professionisti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di offrire un chiarimento per queste ultime, ma di non spendere parole chiare sulle prime.

Il quadro normativo e interpretativo si completa con l’approccio diametralmente opposto sul versante dei lavoratori dipendenti.
L’art. 25 del decreto “Rilancio” esclude dal perimetro soggettivo dei beneficiari del contributo a fondo perduto, insieme ai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private, anche i lavoratori dipendenti.
Il dato letterale della norma non lascia margini di interpretazione: posto che il lavoro dipendente non costituisce attività di impresa o di lavoro autonomo, né è produttivo di reddito agrario, è evidente che l’esclusione dei lavoratori dipendenti va letta nel senso che, se un esercente attività di impresa o di lavoro autonomo o di reddito agrario, è anche titolare di un rapporto di lavoro dipendente, deve intendersi escluso dal contributo a fondo perduto al pari di un libero professionista.

L’Agenzia delle Entrate, però, riesce nella acrobazia interpretativa di affermare che il riferimento ai lavoratori dipendenti è solo una “norma di chiusura” e che un lavoratore dipendente che è anche un esercente attività di impresa o di lavoro autonomo o di reddito agrario può accedere al contributo a fondo perduto.

Forse, però, non era il caso di mostrare ai professionisti in modo così palese quale fosse la loro qualifica agli occhi di legislatore e interprete.
Bastavano e avanzavano i mille piccoli segnali mai lesinati negli anni.
Anche in un Paese dalla memoria notoriamente corta, sarà davvero difficile per i diretti interessati dimenticarsene.

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