Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Più tempo per registrare nel 2020 le fatture passive del 2019


/ Emanuele GRECO
5-7 minuti

Il rinvio della dichiarazione IVA per il 2019, da parte del DL “Cura Italia” (DL 18/2020), ha permesso la registrazione delle fatture di acquisto del 2019 entro il più ampio termine del 30 giugno 2020 e, di conseguenza, il beneficio di un maggior lasso temporale (rispetto a quello ordinario) per l’esercizio del diritto alla detrazione.
È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 226 di ieri, fornita dall’Agenzia delle Entrate in relazione al caso di una società che aveva registrato nei mesi da gennaio a maggio 2020 alcune fatture ricevute nell’anno precedente.

Il documento di prassi costituisce un’importante conferma della possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA, entro il 30 giugno 2020, anche per le fatture relative al 2019 (vale a dire con momento di effettuazione verificatosi in tale anno) registrate entro il predetto termine del 30 giugno. Un’interpretazione di questo tipo, benché pienamente conforme allo spirito dell’art. 62 del DL 18/2020 (il quale ha differito al 30 giugno 2020 i termini degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020), era al momento desumibile solamente dalla lettura della norma in questione (si veda “Detrazione IVA e note di credito entro il nuovo termine del 30 giugno 2020” del 28 marzo 2020).

La circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha esplicitato come deve leggersi il combinato disposto dell’art. 19 (in tema di detrazione) e dell’art. 25 del DPR 633/72 (in tema di registrazione delle fatture passive), entrambi modificati da ultimo ad opera del DL 50/2017, spiegando che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione: dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale); del possesso di una valida fattura redatta (presupposto formale).
È da tale momento che il soggetto passivo cessionario o committente può operare, previa registrazione della fattura di acquisto ex art. 25 del DPR 633/72, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72.

Nel caso di specie, le fatture erano riferite a operazioni 2019 e ricevute nel 2019, ma registrate nel periodo tra gennaio e maggio 2020. L’Agenzia delle Entrate conferma la correttezza del comportamento e della legittimità di esporre il relativo credito nella dichiarazione IVA 2020 relativa all’anno d’imposta 2019.

In verità, nel caso oggetto della risposta n. 226, il tema dei termini per la registrazione delle fatture e per la detrazione dell’imposta si intreccia con le speciali regole della liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 comma 3 del DPR 633/72.
La fattispecie esaminata dall’Agenzia riguardava una società che nel 2019 aveva partecipato in veste di controllata alla procedura di gruppo ma che era fuoriuscita dalla procedura a partire dal 1° marzo 2020, in quanto, a seguito di alcune operazioni straordinarie, era venuto meno il requisito del controllo ex art. 2 del DM 13 dicembre 1979.
Poiché la società aveva registrato nel 2020 (tra gennaio e maggio) alcune fatture ricevute nell’anno precedente, ci si è chiesti se fosse corretto trasferire il credito derivante da tali fatture alla procedura di gruppo o se invece lo stesso dovesse rimanere nella disponibilità del soggetto passivo. Il dubbio nasceva dal fatto che il credito sarebbe confluito nella dichiarazione annuale presentata successivamente alla fuoriuscita della controllata dal regime di gruppo.

Secondo l’Agenzia, la circostanza che le fatture d’acquisto siano state registrate nel periodo d’imposta successivo, e persino successivamente alla fuoriuscita del soggetto passivo dalla procedura di gruppo, non implica che il relativo credito IVA non debba essere trasferito alla controllante.
L’istituto dell’IVA di gruppo non prevede deroghe in tema di detrazione e rivalsa dell’IVA, per cui le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, al pari della generalità dei soggetti passivi, devono presentare la propria dichiarazione annuale imputando le operazioni attive e passive compiute, con i rispettivi debiti e crediti, al periodo di competenza, anche se sarà poi la controllante a determinare l’imposta dovuta sommando algebricamente le posizioni creditorie e debitorie delle partecipanti.

Pertanto, se nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione il soggetto passivo integrava i requisiti per partecipare alla procedura, e nel medesimo periodo si sono verificati sia il presupposto formale che quello sostanziale per l’esercizio della detrazione, la controllante può utilizzare il credito generato dalle fatture d’acquisto della controllata, anche se contabilizzate nel periodo d’imposta successivo.
Nel caso specifico la controllata indicherà nel quadro VF del modello IVA 2020 le fatture del 2019, anche se registrate nell’anno successivo; la relativa imposta confluirà nel rigo VL39 e l’eccedenza di credito detraibile dovrà essere indicata nel rigo VX8 (ossia tra i crediti da trasferire alla controllante), che a sua volta confluirà nel rigo VK20.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...