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Rinvio al 2021 per l’adeguamento dei registratori telematici


/ Corinna COSENTINO
5-7 minuti

Gli esercenti attività di commercio al dettaglio hanno a disposizione sei mesi aggiuntivi per adeguare i registratori telematici all’utilizzo del nuovo tracciato di invio dei corrispettivi, nonché ai fini dell’attuazione della lotteria degli scontrini.

Con il provvedimento n. 248558/2020 di ieri, infatti, conformemente alle attese, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato gli adempimenti in parola, coordinando i termini di adeguamento degli strumenti alle nuove scadenze definite dal DL 34/2020 (DL Rilancio).

In base alle precedenti disposizioni di cui al provv. n. 182017/2016, gli esercenti avrebbero dovuto utilizzare il nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi obbligatoriamente a partire da oggi, 1° luglio 2020.
Inoltre, secondo il disposto del provv. n. 739122/2019, attuativo della “lotteria degli scontrini”, gli stessi avrebbero dovuto configurare i propri registratori entro il 30 giugno in modo che fossero abilitati ad acquisire il c.d. “codice lotteria” e a trasmettere i dati dei documenti commerciali validi per le estrazioni dei premi.

Tuttavia, si ricorda che l’art. 140 del DL Rilancio, tenendo conto dei problemi connessi all’emergenza epidemiologica, ha rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione “a regime” dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, consentendo agli esercenti “minori” di differire di sei mesi l’adozione dei registratori telematici.

Di conseguenza, è stato posticipato anche l’avvio della speciale lotteria (art. 141 del DL 34/2020). Pertanto, coerentemente con le nuove scadenze individuate dal DL Rilancio, il provvedimento di ieri stabilisce che gli esercenti sono tenuti:
- a utilizzare il nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi soltanto a partire dal 1° gennaio 2021;
- a configurare i registratori per l’attuazione della lotteria entro il 31 dicembre 2020.

Vengono inoltre adeguati i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità di un modello già approvato alle nuove specifiche tecniche.
Per quanto concerne il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi, si ricorda che esso è stato aggiornato al fine di consentire una migliore gestione di particolari tipologie di operazioni, come quelle con corrispettivo non riscosso o per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche una fattura, nonché per agevolare la rilevazione dei corrispettivi imputati ad attività separate (si veda “Nuove regole per l’invio dei corrispettivi dal 1° luglio 2020” del 28 dicembre 2019).

Con il provvedimento di ieri, l’Agenzia aggiorna nuovamente il documento tecnico che descrive il contenuto del tracciato (allegato “Tipi dati per i corrispettivi”), recependo le istanze pervenute dalle associazioni di categoria. Anche se la struttura rimane invariata, muta la descrizione di alcuni campi. Ad esempio, si tiene conto dell’utilizzo di diverse tipologie di buoni da parte degli acquirenti. Non soltanto, dunque, dei ticket restaurant, ma anche dei “buoni celiachia”, dei buoni promozionali e dei buoni monouso e multiuso.

Anche le specifiche tecniche per la memorizzazione e l’invio dei dati vengono aggiornate e sono ora disponibili nella “versione 10”. In particolare, in linea con quanto chiarito dalla circ. n. 3/2020, viene modificata la sezione dedicata alle modalità di emissione dei documenti commerciali di reso e annullo, introducendo la possibilità di operare tali rettifiche anche in assenza del documento originario, purché il cliente sia in grado di fornire altri elementi probanti l’acquisto, quali la ricevuta del POS o i vuoti a rendere, nonché nell’ipotesi di reso o annullo di operazioni certificate mediante scontrino fiscale o mediante un documento commerciale emesso tramite la procedura web.

In tali ipotesi, l’emissione del documento di reso o annullo richiederà l’inserimento manuale delle seguenti informazioni:
- una sigla descrittiva in sostituzione della matricola del dispositivo (“POS”, “VR”, mentre nei casi residuali potrà essere utilizzata la sigla “ND”);
- la data dell’operazione originaria;
- le aliquote IVA delle operazioni.

Tali novità si riflettono anche sul modello di documento commerciale. Sono infatti previsti nuovi “layout”, tra cui quelli riferiti ai resi e agli annulli operati sulla base di “altri elementi probanti”. Ulteriori modifiche al documento, poi, sono apportate per migliorarne la leggibilità e ridurre il consumo di carta (si distingue, quindi, tra un “layout standard” e un “layout compatto”).

Si segnala, in ultimo, che il provv. n. 248558/2020 aggiorna anche il tracciato per l’invio dei dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alla lotteria degli scontrini, allo scopo di classificare alcune modalità di pagamento non riscosso. Anche in questo caso, le modifiche riguardano, tra l’altro, l’uso di buoni monouso o multiuso e di buoni e ticket fatturati a terzi.

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