/ Arianna ZENI
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Relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, l’art. 121 del DL 34/2020 attribuisce, ai soggetti beneficiari, la possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, oppure per l’applicazione da parte del fornitore di uno “sconto sul corrispettivo” in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, con riguardo alla generalità delle detrazioni “edilizie” IRPEF e IRPEF/IRES.
Focalizzando l’attenzione sull’opzione per lo “sconto sul corrispettivo”, vale la pena osservare come si tratti di una disciplina derogatoria, rispetto a quella “ordinaria”, che amplia significativamente il novero delle detrazioni “edilizie” relativamente alle quali è possibile esercitare l’opzione, nonché il novero dei soggetti cui il fornitore può successivamente cedere il credito di imposta, ma al tempo stesso rende meno elastiche le modalità di fruizione del credito stesso da parte del fornitore e del suo eventuale cessionario.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 l’opzione può essere esercitata per i seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR;
- efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus” ed “eco-sismabonus”), compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche, di cui ai commi da 1-bis a 1 septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus” e “sismabonus acquisti”), compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti fotovoltaici, di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, ivi compresi gli interventi rientranti nel super-bonus al 110% ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 119 del DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 e, nella versione super-bonus al 110%, di cui al comma 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.
In assenza dell’art. 121 del DL 34/2020 e con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica l’opzione avrebbe invece potuto essere esercitata, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 (si tratterebbe, quindi, della disciplina “a regime”), limitatamente a quegli interventi di cui all’art. 14 del DL 63/2013 rientranti tra quelli “di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni di edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro” (art. 14 comma 3.1 del DL 63/2013, come modificato dall’art. 1 comma 70 della L. 160/2019).
Relativamente agli interventi antisismici, invece, senza le disposizioni introdotte dall’art. 121 in esame, dal 1° gennaio non si sarebbe più potuto optare per lo sconto in fattura (l’art. 10 comma 2 del DL 34/2019 e di conseguenza il comma 1-octies dell’art. 16 del DL 63/2013 è stato soppresso dall’art. 1 comma 176 della legge di bilancio 2020).
Per quanto concerne il significativo ampliamento del novero dei soggetti cui il fornitore può successivamente cedere il credito di imposta, il comma 1 dell’art. 121 consente di cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante a qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, laddove la disciplina “ordinaria” consente invece di cederlo soltanto a propri fornitori (anche indiretti) di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e ferma restando, in ogni caso, il divieto di cederlo ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari.
Per quanto concerne la minore elasticità delle modalità di fruizione del credito di imposta da parte del fornitore e del suo eventuale cessionario, il comma 3 dell’art. 121 del DL 34/2020 statuisce che “il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione” e che “la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso”.
Il punto 3.4 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019 n. 660057, attuativo della disciplina “ordinaria” in materia di “sconto sul corrispettivo”, dispone invece che “la quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso”.
Si tratta di un aspetto che merita di essere attentamente valutato, perché, se sono assolutamente chiari e adeguatamente “reclamizzati” gli aspetti migliorativi della disciplina “derogatoria”, questo aspetto peggiorativo rischia invece di rimanere in secondo piano e non essere magari adeguatamente tenuto in conto in sede di pianificazione finanziaria.