/ Arianna ZENI
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Scatterà dal 15 ottobre 2020 la possibilità di presentare la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, in luogo della fruizione “diretta” delle detrazioni edilizie IRPEF e IRPEF/IRES comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 121 del DL 34/2020.
Tuttavia, per cessionari e fornitori la prima utilizzazione dei corrispondenti crediti di imposta non potrà avere luogo prima del 1° gennaio 2021.
È quanto emerge dal provvedimento dell’Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 283847 che, dopo l’approvazione dei decreti “Asseverazioni” e “Requisiti”, da parte del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con quelli dell’Economia, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, va quasi a completare del tutto l’intelaiatura attuativa delle novità recate dagli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, in materia di superbonus al 110% e di “generalizzazione” della facoltà di esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta, in luogo della fruizione “diretta” delle detrazioni edilizie IRPEF e IRPEF/IRES.
Si ricorda che la possibilità di esercitare le predette opzioni è riconosciuta dall’art. 121 del DL 34/2020 per le spese sostenute nel biennio 2020/2021 a fronte delle quali competono le seguenti detrazioni “edilizie”:
- recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR;
- efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione super-bonus al 110% ex art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure antisismiche, di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro delle facciate, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici, di cui alle lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art. 119 comma 8 del DL 34/2020.
L’esercizio dell’opzione avviene con presentazione, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, del modello di comunicazione approvato con il provvedimento in commento, da effettuarsi a cura del beneficiario o, per gli interventi relativi a parti comuni di condomini, dall’amministratore del condominio o, nel caso di condomini c.d. “minimi” senza amministratore, dal singolo condomino a tal fine incaricato.
Ai fini della presentazione è sempre possibile avvalersi di un intermediario fiscale di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Se l’opzione riguarda detrazioni in versione superbonus al 110%:
- è necessario che siano trascorsi almeno 5 giorni dal rilascio, da parte dell’ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione delle asseverazioni richieste in tali casi;
- alla presentazione della comunicazione provvede direttamente il soggetto che appone il visto di conformità che, ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020, costituisce condizione per l’esercizio delle opzioni in questione.
L’invio delle comunicazioni di opzione sarà possibile a decorrere dal 15 ottobre 2020.
Le comunicazioni di opzione dovranno in ogni caso essere inviate entro il termine ultimo del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.
Ai sensi del punto 5.1 del provvedimento n. 283847/2020, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito di imposta, acquisito per effetto dell’esercizio dell’opzione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di corretta ricezione della comunicazione di opzione, ma “comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese”.
In ogni caso, prima di poterlo utilizzare, i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Relativamente alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, se il beneficiario delle detrazioni sceglie di fruirne direttamente, avrà comunque possibilità di optare successivamente per la cessione delle quote residue non ancora fruite, presentando la relativa comunicazione di opzione entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non ancora utilizzata in detrazione.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...