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Nuova rivalutazione per i beni di impresa con imposta sostitutiva del 3%


/ Alfio CISSELLO
5-7 minuti

L’art. 110 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”) prevede l’introduzione di una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31 dicembre 2020.

In primo luogo, si osserva che il nuovo regime può avere:
- rilevanza solo civilistica e contabile;
- oppure rilevanza anche fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
In altri termini, adottando la procedura di rivalutazione in argomento, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi a imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.

Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.
Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questa disciplina anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.
Non occorre, quindi, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Il decreto “Agosto” prevede anche un’aliquota dell’imposta sostitutiva abbastanza modesta. Infatti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% applicabile sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Quest’ultima deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:
- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 comma 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Invece, è previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di realizzo dei beni rivalutati. Infatti, viene stabilito che le plusvalenze e le minusvalenze siano calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore al 1° gennaio 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Affrancabile il saldo attivo di rivalutazione

Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Resta fermo che i soggetti che decidono di attribuire rilevanza esclusivamente “civilistica” alla rivalutazione non rilevano alcuna riserva in sospensione di imposta e non necessitano di ricorrere all’affrancamento.

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2001 n. 5 (§ 4.2), secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione anche nel caso si optasse per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

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