/ Alice BOANO
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Il fornitore/cessionario della detrazione, a fronte di spese sostenute nel 2019, può ulteriormente cedere il credito d’imposta nell’anno 2020
Il fornitore/cessionario della detrazione derivante dagli interventi di recupero edilizio di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, a fronte di spese sostenute nel 2019, può ulteriormente cedere il credito d’imposta nell’anno 2020.
È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 255 del 7 agosto 2020.
Fino al 31 dicembre 2019, i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR potevano optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori (non si trattava dello sconto sul corrispettivo) ai sensi dell’art. 10 comma 3-ter del DL n. 34/2019.
La disposizione introdotta dal comma 3-ter dell’art. 10 del DL 34/2019 è stata successivamente abrogata dal 1° gennaio 2020 dall’art. 1 comma 176 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, quindi, i soggetti beneficiari dell’agevolazione in discorso potevano cedere la relativa detrazione ai loro fornitori (il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 660057/2019 attuativo, infatti, ha chiarito che poteva essere ceduta a “favore dei fornitori, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi”).
Questi ultimi fornitori, quindi, nel corso del 2019, potrebbero aver “ricevuto” una rilevante somma dai loro clienti che, nel caso di specie, hanno acquistato degli impianti fotovoltaici.
Considerato che la possibilità da parte del primo cessionario di cedere ulteriormente il credito ricevuto dai clienti è possibile soltanto dal 20 marzo 2020, è lecito chiedersi se ciò sia ancora possibile visto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il comma 3-ter dell’art. 10 del DL 34/2019 che aveva introdotto l’opzione per la cessione della detrazione in argomento è stato abrogato.
Spese già comunicate entro il 28 febbraio 2020
Sebbene il citato comma 3-ter sia stato abrogato, precisa l’Amministrazione finanziaria, è possibile per il primo cessionario del credito d’imposta (relativo alle spese inerenti gli interventi di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR effettivamente sostenute nel 2019 e già comunicate entro il 28 febbraio 2020) comunicare l’ulteriore cessione di tali spese ai propri fornitori di beni e servizi nel 2020.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...