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Semplificazione delle deliberazioni condominiali per il superbonus

/ Enrico ZANETTI
5-7 minuti

Neanche il tempo di entrare nel vivo della effettiva operatività e già la disciplina dell’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) sul superbonus al 110% subisce i primi piccoli ritocchi normativi, a cura del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”).

In particolare:
- l’art. 63 del DL 104/2020 inserisce nell’art. 119 del DL 34/2020 il nuovo comma 9-bis, con finalità di semplificazione delle procedure di approvazione delle delibere condominiali;
- l’art. 80 comma 6 del DL 104/2020 modifica il comma 15-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, con finalità di recupero, nel novero degli immobili che possono essere oggetto di interventi agevolati in versione “superbonus al 110%”, di quelli rientranti nella categoria catastale A/9 che risultano aperti al pubblico.

Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, inserito dall’art. 63 comma 1 del DL 104/2020, “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.

In linea generale, ai sensi dell’art. 1136 c.c., l’assemblea del condominio:
- è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio e, in seconda convocazione (da tenersi in uno dei 10 giorni successivi, se alla prima convocazione manca il numero legale), con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e almeno un terzo dei partecipanti al condominio;
- delibera in prima convocazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio e in seconda convocazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, fermo restando però che gli interventi che hanno per oggetto il miglioramento della sicurezza e dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti rientrano tra le deliberazioni per la cui validità viene richiesta la maggioranza prevista per la prima convocazione anche in caso di approvazione in sede di seconda convocazione.

Tuttavia, come ricorda la Relazione accompagnatoria al DL 104/2020, per l’approvazione di alcuni interventi di efficienza energetica sugli edifici che rientrano anche nel novero degli interventi oggetto dell’art. 119 del DL 34/2020, l’art. 26 comma 2 della L. 10/91 prevede già, in deroga all’art. 1136 c.c., la possibilità di procedervi con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (anziché la maggioranza del valore dell’edificio).

Al fine di semplificare i procedimenti deliberativi delle assemblee condominiali, l’art. 63 del DL 104/2020 estende opportunamente la medesima previsione con riferimento a tutti gli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 119 del DL 34/2020.

Ai sensi del comma 15-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, sono in ogni caso escluse le “unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.

L’originaria formulazione normativa prevedeva l’esclusione tout court delle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, al pari di quelle appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ma l’art. 80 comma 6 del DL 104/2020 ha successivamente limitato l’esclusione alle sole unità immobiliari A/9 non aperte al pubblico.

Nella categoria catastale A/9 rientrano i castelli ed i palazzi eminenti che, per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie.
Come ricorda la circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 n. 24 (§ 2), questi edifici costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare, ma è comunque compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

Dal tenore della norma, pare corretto ritenere che l’inapplicabilità alle predette unità immobiliari della disciplina del superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, non precluda al possessore delle medesime, ove ubicate in edifici condominiali, di beneficiare per quota parte del superbonus al 110% in relazione a interventi agevolati effettuati non già sull’unità immobiliare esclusa, bensì su parti comuni dell’edificio, a cura del condominio.

Resta per altro ben inteso che l’esclusione di queste unità immobiliari A/1, A/8 e, nei casi anzidetti, A/9 dall’applicazione delle detrazioni “edilizie” in versione superbonus al 110% non preclude la possibilità di avvalersi, relativamente ad esse, delle detrazioni medesime nella loro versione “ordinaria”.

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