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Superbonus anche per inquilini e comodatari


/ REDAZIONE
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L’art. 119 del DL 34/2020 incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Il citato art. 119 individua l’ambito di applicazione del superbonus al 110% sulla base di due criteri:
- quello oggettivo della tipologia di interventi effettuati;
- quello soggettivo di chi effettua gli interventi agevolati.

Con riguardo ai soggetti beneficiari, la detrazione nella misura del 110% si applica agli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica sono previste limitazioni dal comma 10 dell’art. 119 del DL 34/2020);
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per tali soggetti il superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte nel registro Coni istituito ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Come evidenziato nella risposta all’interrogazione parlamentare 28 luglio 2020 n. 5-04433, il “superbonus” del 110% spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Tra le persone fisiche, il diritto all’ecobonus (del 65% o 50%) e anche al superbonus (del 110%) compete al soggetto che sostiene le spese di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari:
- posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (l’agevolazione spetta ai proprietari, ai nudi proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento quali l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o il diritto di superficie);
- ovvero detenuti in forza di contratti a effetti obbligatori (es. locazione, anche finanziaria, e comodato; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007 n. 36);
- oppure dai familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I detentori devono avere l’autorizzazione del proprietario a eseguire i lavori

La conferma riguardo alla spettanza della super detrazione per i soggetti detentori degli immobili è contenuta nella guida dell’Agenzia delle Entrate di luglio 2020. Nel documento, peraltro, è precisato che il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato e che i detentori, come già accade per la generalità delle agevolazioni sugli immobili, devono essere in possesso dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario.

I titolari di reddito d’impresa o professionale, si ribadisce, rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni (in tal senso la guida Agenzia delle Entrate luglio 2020).

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