Agevolazioni prima casa: sospesi i termini per alienare il precedente immobile - Redazione Fiscale
Il termine di un anno entro cui il contribuente deve provvedere all’alienazione dell’immobile pre-posseduto, acquistato fruendo dei relativi benefici, a fronte del nuovo acquisto avvenuto con le agevolazioni prima casa, rientra nella sospensione dei termini prevista dal DL Liquidità. La risposta n. 310/2020 dell’Agenzia conferma quanto chiarito nella C.M. 9/2020.
CASO ESAMNATO
L’istante rappresenta di avere acquistato il 29/04/2019 un immobile con le agevolazioni prima casa, fruite anche per un precedente immobile acquistato nel 2008 in comproprietà con il coniuge. Considerato che l’alienazione dell’immobile pre-posseduto debba avvenire entro 1 anno dal nuovo acquisto, viene chiesto che tale ultimo termine risulti sospeso per la causa di forza maggiore rappresentata dall’emergenza Covid-19.
CHIARIMENTI
Il DPR 131/1986 prevede, tra l’altro, che le agevolazioni per l’acquisto della prima casa spettino anche nel caso in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione anteriormente alla vendita dell’immobile già posseduto, per il quale si è fruito delle relative agevolazioni, purché l’alienazione avvenga entro 1 anno dalla data del nuovo acquisto. L’inosservanza di tale ultima condizione comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali con la conseguente applicazione delle imposte di registro e ipo-catastali nella misura ordinaria, della sanzione del 30% delle stesse imposte e degli interessi.
L’art. 24 del DL Liquidità ha disposto, con la finalità di evitare la decadenza dei benefici, la sospensione, nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020,
dei termini, che quindi inizieranno o riprenderanno dall’1/01/2021,
per l’effettuazione degli adempimenti connessi
al mantenimento delle agevolazioni prima casa
e al riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
TERMINI OGGETTO DI SOSPENSIONE (C.M. 9/2020)
Il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente è tenuto a trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’abitazione.
Il termine di 1 anno entro il quale il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione in suo possesso acquistata anch’essa con i benefici prima casa.
Il termine di 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione per il riconoscimento sul nuovo acquisto del credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Nel caso in esame, poiché il nuovo acquisto è avvenuto il 29/04/2019 e il termine per alienare l’immobile in precedenza acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa scadeva il 29/04/2020,
il contribuente fruisce della sospensione dei termini di cui al citato art. 24
che riprenderanno la loro decorrenza dall’1/01/2021.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...