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Bonus 110%, le nuove istruzioni per sconto in fattura e cessione del credito - ARAI


By ARAI
6-8 minuti

I due strumenti a disposizione

Riqualificare la casa a costo zero. È possibile? Sì, quasi sempre. O quanto meno per i lavori più importanti. Gli strumenti che consentono questa strada e che permettono di farlo sono due: cessione del credito e sconto in fattura. La strada c’è, quindi. Ma occorre conoscere perfettamente i meccanismi di come funzionano questi due strumenti a disposizione. Il decreto Rilancio che ha introdotto il super sconto fiscale del 110% sui lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del proprio immobili, ha introdotto “solo” la definizione e una parte delle regole su come vengono applicate. Ora, con due diversi interventi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole per poterne usufruire correttamente, sia per lo sconto in fattura sia per la cessione del credito. Un passaggio importante e atteso, soprattutto dalle banche. E non è un caso infatti che proprio in seguito a questi chiarimenti gli istituti di credito si siano già messi al lavoro. Nei prossimi giorni faremo proprio una panoramica sulle proposte e sui prodotti finanziari delle banche dedicati a questa opportunità.

Ma partiamo dalla nuova circolare dell’Entrate che, dopo il decreto sulle asseverazioni, e il provvedimento che fissa i massimali di costo, ora interpreta e spiega le regole del superbonus 110% e che fissa le istruzioni per scegliere i due strumenti in modo corretto. La prima precisazione che gli ispettori del Fisco fanno nel loro documento si riferisce al modello con cui deve essere inviata la comunicazione (vedi allegato a questo articolo). L’uso di quello specifico modello è vincolante per le informazioni richieste che contiene e soprattutto per le verifiche che verranno messe in atto.

I tempi dell’invio del modello e i termini da rispettare

Oltre al modello l’Agenzia fissa anche i termini entro cui deve essere inviato: la comunicazione da inviare all’Agenzia fa fatta dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa per gli interventi edili. Anche questa precisazione è vincolante per poter fruire in modo corretto dello sconto sul corrispettivo della propria spesa o per poter sfruttare la possibilità di cedere il proprio credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Altro passaggio vincolante: la trasmissione della documentazione deve essere fatta solo per via telematica, dal sito dell’Agenzia delle Entrate

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche attraverso gli intermediari, il beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o l’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).

Diversamente, per gli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Alcuni casi spiegati dall’Agenzia delle Entrate

In caso di scelta fatta fra cessione del credito e sconto in fattura, il documento dell’Agenzia precisa che le regole per consentire a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta prevedono che i cessionari e i fornitori possano utilizzare il credito d’imposta solo in in compensazione del proprio debito fiscale, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è disponibile, si può quindi fruirne, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

Ulteriore precisazione sulla ripartizione delle quote annuali per il rimborso del credito d’imposta: in questo caso i tempi sono gli stessi che sarebbero stata utilizzata per la detrazione. Con una possibilità in più: imprese e fornitori, a loro volta, possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi appunti gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (per esempio le società assicurative), a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Ammessi al bonus anche i parenti del proprietario

L’Agenzia fa ulteriori precisazioni, a partire dall’elenco dei soggetti che possono accedere al superbonus 110%: la possibilità prevede anche i familiari e i conviventi del proprietario o di chi detiene l’immobile e che sostiene la spesa degli interventi edili sugli immobili. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Ha diritto, infine, alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

La detrazione del 110% è stata estesa fino a comprendere anche una serie di spese cosiddette accessorie agli interventi che usufruiscono del superbonus, ma solo se effettivamente realizzati. Rientrano, per esempio, i costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse come le perizie e i sopralluoghi tecnici, oppure le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione.

Via libera al superbonus, con specifici limiti, anche per chi svolge attività di impresa, arti e professioni. Il bonus può essere sfruttato ma solo se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.

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