/ Emanuele GRECO
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Con la riposta ad interpello n. 310, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fatto applicazione dell’art. 24 del DL 23/2020, affermando che i termini previsti in tema di agevolazione prima casa dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 sono sospesi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Ne deriva che, con riferimento ad un acquisto immobiliare agevolato effettuato il 29 aprile 2019, il termine di 1 anno per la vendita dell’ex prima casa (che sarebbe ordinariamente scaduto il 29 aprile 2020) resta sospeso dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Si rammenta, infatti, che l’art. 24 del DL 23/2020 sospende, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa e dall’art. 7 della L. 448/98, in tema di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
Risultano, quindi, sospesi, nello specifico:
- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
- il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile, alienato prima di 5 anni (termine decorrente dalla data dell’alienazione infraquinquennale).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...