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Sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per vendere la ex prima casa


/ Emanuele GRECO
2-3 minuti

Con la riposta ad interpello n. 310, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fatto applicazione dell’art. 24 del DL 23/2020, affermando che i termini previsti in tema di agevolazione prima casa dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 sono sospesi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Ne deriva che, con riferimento ad un acquisto immobiliare agevolato effettuato il 29 aprile 2019, il termine di 1 anno per la vendita dell’ex prima casa (che sarebbe ordinariamente scaduto il 29 aprile 2020) resta sospeso dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Si rammenta, infatti, che l’art. 24 del DL 23/2020 sospende, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa e dall’art. 7 della L. 448/98, in tema di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Risultano, quindi, sospesi, nello specifico:
- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
- il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile, alienato prima di 5 anni (termine decorrente dalla data dell’alienazione infraquinquennale).

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