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Cessione del credito relativo alla detrazione del 110% senza limiti


/ Stefano DE ROSA
5-6 minuti

Nel corso di Telefisco, che si è tenuto ieri, 27 ottobre 2020, e che ha riguardato interamente il superbonus del 110%, sono stati forniti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che verranno ufficializzati in un apposito documento.
Alcuni di questi, tuttavia, non possiamo esimerci dal commentarli considerata la loro rilevanza, nonché per l’interpretazione data alle norme a favore dei contribuenti.

Con riguardo agli interventi che comportano accorpamenti o frazionamenti di unità immobiliari viene ribadita la rilevanza dell’accatastamento ante lavori.
Questo principio è stato esplicitato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate con riguardo alla detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, al sismabonus (con l’eccezione del “sismabonus acquisti”) e agli interventi congiunti di efficienza energetica e miglioramento sismico, su parti comuni di edifici, di cui al comma 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013 (“ecosismabonus”), ma viene esteso anche al superbonus in modo tale da rappresentare un principio applicabile alla generalità delle detrazioni “edilizie”, comprese quelle spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (cfr. C.M. 11 maggio 98 n. 121 (§ 3), circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020 n. 19, circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 n. 7 e risposte a interpello Agenzia delle Entrate 28 agosto 2020 n. 286, 22 luglio 2019 n. 293 e 7 agosto 2020 n. 256).

Secondo l’Agenzia, detta precisazione comporta:
- la spettanza del superbonus nel caso in cui su un edificio unifamiliare vengano eseguiti interventi tali per cui si ottengono due unità immobiliari al termine dei lavori (i limiti di spesa o di detrazione spettano per una sola unità immobiliare, quella appunto ante lavori);
- la non spettanza del superbonus nel caso di un edificio, composto da distinte unità immobiliari, posseduto da un unico proprietario (in quanto non esiste il condominio) ove al termine degli interventi si ottenga un’unica unità immobiliare (al riguardo sarebbe utile venisse chiarito quali sono i criteri da osservare al fine di stabilire la spettanza della detrazione fiscale, considerato che, seppur con riguardo a un’altra agevolazione, l’Agenzia sembra giungere a conclusioni diverse nella risposta a interpello 29 settembre 2020 n. 419).

In quest’ultimo caso, tuttavia, ove si provvedesse prima dell’inizio dei lavori a donare o a cedere una delle unità immobiliari a un altro soggetto (es. donazione a favore del figlio), si determinerebbe un condominio che in quanto tale può fruire della detrazione del 110%. Non si ravvisano profili elusivi, precisa l’Agenzia, che possano determinare il disconoscimento del diritto di beneficiare della detrazione fiscale.

Con riguardo alla possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo “sconto sul corrispettivo” ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, inoltre, viene confermata la possibilità in relazione alle spese sostenute nel 2020, quindi anche quelle sostenute ad esempio nel mese di gennaio per tutti gli interventi contemplati dal comma 2 (fra i quali rientrano gli interventi di recupero edilizio o per il rifacimento delle facciate degli edifici).

Fin qui nulla di nuovo, senonché viene consentita l’opzione anche per gli acquisti delle unità immobiliari site in edifici interamente recuperati dalle imprese che hanno i requisiti per beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, in quanto, secondo l’Agenzia, si tratterebbe degli stessi interventi di cui al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 16-bis del TUIR. Seppur tale conclusione risulti in contrasto con la norma contenuta nel comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, ne prendiamo atto e per esserne certi attendiamo che la precisazione confluisca del documento ufficiale che dovrà essere pubblicato dall’Amministrazione finanziaria.

Infine, sempre relativamente all’opzione per la cessione della detrazione è stato chiarito che l’art. 121 non pone limiti alla cessione ad “altri soggetti”, fra i quali sono compresi peraltro gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sarebbero superate, pertanto, le indicazioni precedentemente fornite dalle circolari Agenzia delle Entrate 18 maggio 2018 n. 11 e 23 luglio 2018 n. 17, secondo cui per poter cedere la detrazione ad “altri soggetti privati” era necessario che i cessionari avessero un qualche collegamento con l’intervento.

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