/ Giada GIANOLA
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L’INPS, con la circolare n. 132 pubblicata ieri, 20 novembre 2020, ha dettato ulteriori istruzioni circa la fruizione del congedo COVID-19 disciplinato dall’art. 21-bis, comma 3 del DL 104/2020, come modificato dall’art. 22 del DL 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”). Tali istruzioni si aggiungono alle precedenti indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che in ogni caso rimangono valide.
La suddetta norma del DL 104/2020 dispone che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Con la circolare in commento l’INPS chiarisce che il congedo in questione può essere fruito, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, come prevede il suddetto comma 3, anche quando il contatto sia avvenuto nell’ambito degli altri luoghi indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 21-bis, dunque “nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati” nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Qualora il contatto sia avvenuto nei suddetti luoghi, il congedo, chiarisce l’INPS, potrà essere fruito solo a partire dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della L. 126/2020.
Con riferimento invece al congedo per sospensione dell’attività didattica viene richiesto che tale sospensione sia stata disposta con un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche, con la precisazione che lo stesso può fruirsi a decorrere dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del DL 137/2020.
Dopo aver richiamato le ipotesi di incompatibilità previste al comma 5 dell’art. 21-bis, l’INPS evidenzia che la fruizione del congedo in argomento è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, dell’attività lavorativa in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave ai sensi della L. 104/92.
Viene poi reso noto che l’applicazione per presentare le domande è stata aggiornata e che saranno fornite le indicazioni per la presentazione delle domande di congedo per sospensione dell’attività didattica.
L’Istituto, infine, annuncia l’adozione di una successiva circolare riguardante il congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 13 del DL 149/2020.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...