La circolare 25/E/2020 ha precisato che gli esonerati dal versamento 2019 e acconto 2020 devono fornire indicazioni nel modello 2020.
La circolare 20.08.2020, n. 25/E al primo punto ha fornito alcuni chiarimenti in tema di esonero dal versamento dell'Irap ai sensi dell'art. 24, D.L. 34/2020. La norma prevede che gli imprenditori/lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro non sono tenuti al versamento del saldo Irap 2019 (fermi restando i versamenti degli acconti per il 2019) e della prima rata dell'acconto Irap 2020. La disposizione non trova applicazione per:
• imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici;
• banche e altri intermediari finanziari;
• soggetti con ricavi/compensi superiori a 250 milioni nel 2019.
La fruizione di tale agevolazione comporta la necessità di comunicarla nel quadro IS del Modello Irap 2020 e precisamente nella sezione XVIII “Aiuti di Stato”:
• casella «Tipo aiuto», il codice 1;
• colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
• colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
• successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo»,
rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
• colonne 12, 13, 14, 15, rispettivamente: la forma giuridica (per esempio: Srl), la dimensione dell'impresa (per esempio Micro impresa quando realizza un fatturato o un totale attivo dello stato patrimoniale uguale o inferiore ai 2 milioni di Euro e ha un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità), il codice ATECO e il settore (per esempio, Generale se non trattasi di Strada, SIEG o Agricoltura).
• colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
• colonna 29 «Importo aiuto spettante», l'importo del saldo Irap relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'art. 24 del Decreto Rilancio.
Viene, quindi, richiesto di indicare l'importo del saldo Irap 2019 che si sarebbe dovuto pagare in assenza di deroga e non anche l'importo del primo acconto 2020.
Si ricorda, infine, che il versamento del secondo acconto è dovuto, ma il Decreto Agosto, all'art. 98, ha previsto una proroga per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice.
Pertanto, al posto del 30.11.2020 la scadenza passa al 30.04.2021, sia per l'Irap che per l'Ires o l'Irpef. Tuttavia, è necessaria una verifica del fatturato: per fruire della proroga il contribuente deve avere subito una diminuzione del fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre 2020 rispetto al 2° semestre 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di credito IRAP risultante dalla precedente dichiarazione e non ancora compensato, il saldo IRAP oggetto dell’agevolazione riguardante l’anno 2019 dovrà essere calcolato al lordo di tale credito. Ciò al fine di non creare disparità di tratta fra i contribuenti che hanno utilizzato il credito IRAP e coloro che non lo hanno ancora utilizzato.
L’eccedenza IRAP dell’anno 2018 non utilizzata in compensazione potrà quindi essere recuperata compilando la sezione II del quadro IR riportando nel rigo IR28, denominato “eccedenza di versamento a saldo”, “la quota dell’eccedenza IRAP anno 2018 utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 il cui versamento non è dovuto”. Tale importo potrà essere utilizzato in compensazione/rimborso/riporto nell’anno successivo.