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Nell’ambito del DL Ristori-bis è previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (DL “Ristori”) nonché un nuovo contributo a fondo perduto per alcune attività che si trovano nelle regioni delle c.d. zone rosse.
Con riferimento all’agevolazione prevista dal primo DL “Ristori”, vengono anzitutto ampliate le attività che possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 (si veda “Contributo a fondo perduto dal 100% al 400% in più” del 30 ottobre), attraverso un nuovo e integrato Allegato 1 in sostituzione del precedente.
Tra le modifiche, si rileva che viene introdotta una nuova quota percentuale minima, ai fini del calcolo del citato contributo, pari al 50%, riguardante esclusivamente gli internet point (codice ATECO 619020) e la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto (561020).
Tra le nuove attività beneficiarie, nella quota percentuale del 100% entrerebbero, ad esempio, le attività di fotoreporter (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201); nella quota percentuale del 200% sarebbero inclusi, ad esempio, i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche (910100), dei luoghi e monumenti storici (910300).
Per gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse e arancioni), la quota percentuale del contributo è pari al 200% (un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1, pari al 150%).
Viene poi disposto che il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nell’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Tale contributo sarà erogato, previa presentazione di istanza, dall’Agenzia delle Entrate.
Se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020.
Qualora l’attività prevalente non rientri nell’Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dal 1° gennaio 2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.
Nuovo contributo per i negozi delle zone rosse
Oltre alle suddette misure, il DL “Ristori-bis” (art. 2) introduce un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva (sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 25 ottobre), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone “rosse”), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020.
In tal caso, il valore del contributo è calcolato, sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2. L’Allegato 2, che individua ulteriori e distinte attività rispetto a quelle previste nell’Allegato 1, prevede un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO ivi indicati.
Tra le attività incluse nell’Allegato 2 rientrano, ad esempio, i grandi magazzini (471910), numerose attività di commercio al dettaglio – quali il commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e la biancheria per la casa (475110), il commercio al dettaglio di mobili per la casa (475910), il commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento (478201), il commercio al dettaglio di elettrodomestici (475400) –, i servizi degli istituti di bellezza (960202), i servizi di cura degli animali da compagnia ad esclusione dei servizi veterinari (960904).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...